n. 161 ORDINANZA 21 maggio - 6 giugno 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Gianluca Pini nei confronti dell'azienda Casa Emilia-Romagna promosso dalla Corte d'appello di Bologna, sezione seconda civile, con ricorso depositato in cancelleria l'11 marzo 2014 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di ammissibilita'. Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza depositata l'11 marzo 2014, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione del 19 settembre 2013 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale l'Assemblea, approvando la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ha dichiarato la insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Gianluca Pini nei confronti della azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forli-Cesena (da ora in avanti ACER);

che la Corte ricorrente premette di essere stata investita della impugnazione proposta dall'onorevole Pini avverso la sentenza del Tribunale di Forli' con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'ACER in relazione al contenuto, ad avviso dell'ente, diffamatorio, delle dichiarazioni rilasciate dal deputato alla stampa locale nel giugno 2009;

che, secondo il collegio, nella specie, non sussistono i presupposti della prerogativa di insindacabilita' deliberata dalla Camera dei deputati, poiche' non risulta alcun atto tipico della funzione parlamentare riferibile all'onorevole Pini che possa far ritenere sussistente tra tale funzione e le dichiarazioni rese extra moenia il "nesso funzionale" richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che, sempre ad avviso della Corte d'appello, l'Assemblea, omettendo di valutare la sussistenza del suddetto "nesso funzionale", avrebbe aderito alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio in cui si fa espressamente riferimento all'auspicio di ricercare parametri di giudizio piu' articolati «rispetto a...

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