n. 149 ORDINANZA 19 - 28 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lettera c), 179, 603 e 604 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di S.B.C. con ordinanza del 7 febbraio 2013, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti l'atto di costituzione di S.B.C., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi l'avvocato Alessandro Sarti per S.B.C. e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 2013, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lettera c), 179 e 604 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullita' della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullita' derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado;

che, «in aggiunta o in alternativa», la Corte bolognese ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all'imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di esercitare in modo pieno, in grado di appello, le facolta' di cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 cod. proc. pen.;

che la Corte rimettente riferisce di essere investita dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 9 giugno 2006, che aveva condannato l'imputato, dichiarato irreperibile e giudicato in contumacia, alla pena di otto anni di reclusione per fatti di violenza sessuale continuata ai danni di due straniere, induzione, avviamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di entrambe e costrizione di una di esse ad interrompere la gravidanza;

che l'imputato era stato restituito nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non aveva avuto conoscenza ne' del procedimento promosso a suo carico, ne' del provvedimento di condanna;

che il difensore appellante - eccependo l'illegittimita' costituzionale, in parte qua, del citato art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - aveva chiesto che fosse dichiarata la nullita' del procedimento di primo grado, ovvero che l'imputato fosse rimesso in termini per esercitare un complesso di facolta', precluse nel giudizio di appello: in specie, quelle di eccepire l'incompetenza territoriale, di chiedere l'applicazione della pena o il giudizio abbreviato...

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