N. 150 ORDINANZA 22 maggio 2012 - 7 giugno 2012

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promossi dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 6 settembre 2010, dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 21 ottobre 2010 e dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 2 febbraio 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 19, 34 e 163 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 10 e 30, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di S.B. ed altre, di P.C. ed altri, della societa' cooperativa U.M.R. - Unita' Medicina della Riproduzione, nonche' gli atti di intervento di B.S. ed altri e del Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia (M.P.V.), dell'Associazione WARM (World Association of Reproductive Medicine), fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Carlo Casini per il Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia (M.P.V.), Gian Domenico Caiazza per S. B. ed altre, Marilisa D'Amico e Massimo Clara per P.C. ed altri, Pietro Rescigno per la societa' Cooperativa U.M.R. - Unita' Medicina della Riproduzione e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Firenze, il Tribunale ordinario di Catania ed il Tribunale ordinario di Milano, rispettivamente con ordinanze del 6 settembre, del 21 ottobre 2010 e del 2 febbraio 2011, hanno sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 3 della Costituzione - in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti: CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 -, nonche' agli articoli 2, 3, 31 e 32 della Costituzione (la seconda e la terza ordinanza) ed all'articolo 29 della Costituzione (la terza ordinanza), questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) (tutte le ordinanze), e degli articoli 9, commi 1 e 3, limitatamente all'inciso 'in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3', e 12, comma 1, di detta legge (la seconda e la terza ordinanza);

che la legge n. 40 del 2004 disciplina la procreazione medicalmente assistita e, in particolare: l'art. 4, comma 3, stabilisce che 'e' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo'; l'art. 9, commi 1 e 3, dispone che, 'qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso e' ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l'azione di disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, ne' l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice' e che, 'in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di obblighi'; l'art. 12, comma 1, stabilisce che 'chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro';

che, secondo l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze, nel processo principale, introdotto con ricorso ai sensi dell'art.

700 del codice di procedura civile, S.B. e F.B., coniugati dal 2004, hanno dedotto di non essere riusciti a concepire un figlio per vie naturali, a causa della sterilita' del marito, provata dalla documentazione medica prodotta, ed hanno chiesto che sia accertato il loro diritto a 'ricorrere alle metodiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo', utilizzando 'il materiale genetico di terzo donatore anonimo acquisito direttamente' da essi istanti, ovvero dal centro medico convenuto in giudizio, nell'osservanza delle disposizioni dei decreti legislativi 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e 25 gennaio 2010, n. 16 (Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani), e che, in attesa della definizione del giudizio di merito e dell'eventuale giudizio di legittimita' costituzionale, sia disposta 'la crioconservazione degli embrioni prodotti e destinati al ciclo di PMA di tipo eterologo';

che i ricorrenti hanno dedotto che il centro medico specializzato al quale si sono rivolti (convenuto nel giudizio principale) ha rifiutato di eseguire tale tecnica di procreazione medicalmente assistita (PMA), esclusivamente in quanto vietata dal citato art. 4, comma 3, e, per tale ragione, hanno chiesto che il giudice adito, preso atto della sentenza della Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: Corte EDU) del 1° aprile 2010, S.H. e altri c. Austria, e tenuto conto dell'art. 6, comma 2, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), disapplichi detta disposizione, della quale, in linea gradata, hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale;

che nel giudizio principale si e' costituito il Centro Demetra s.r.l., in persona del legale rappresentante, condividendo la tesi dei ricorrenti in ordine al potere del giudice comune di non applicare il citato art. 4, comma 3, sostenendo la praticabilita' della tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, e, inoltre, sono intervenute l'Associazione Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica, l'Associazione Amica Cicogna Onlus, l'Associazione Cerco un bimbo e l'Associazione Liberididecidere, in persona dei legali rappresentanti, svolgendo argomenti a conforto della tesi dei ricorrenti;

che, secondo il Tribunale di Firenze, i ricorrenti versano nella condizione prevista dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004 e ricorrono i presupposti stabiliti dagli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, di detta legge, risultando dimostrato che, nella specie, l'unica tecnica di PMA utilmente praticabile e' quella di tipo eterologo, vietata dalla norma censurata;

che il rimettente svolge ampie argomentazioni, per sostenere, sulla scorta dei principi enunciati da questa Corte, che la disposizione nazionale in contrasto con la CEDU viola l'art. 117, primo comma, Cost. e, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, nel testo modificato dal Trattato di Lisbona, il giudice comune non ha il potere di disapplicare la prima, e tuttavia, ritenendo impossibile porre rimedio a detto contrasto mediante l'interpretazione convenzionalmente conforme, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 in riferimento ai suindicati parametri, motivando diffusamente in ordine alla rilevanza della questione ed alla sua proponibilita' nel giudizio cautelare;

che, secondo l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Catania, i coniugi P.C. e G.R., hanno dedotto che P.C. e' affetta da sterilita' assoluta causata da menopausa precoce e, per tale ragione, si sono rivolti alla societa' cooperativa U.M.R. - Unita' Medicina della Riproduzione s.c.r.l. (infra: UMR), chiedendo che ella fosse sottoposta ad una terapia di 'bombardamenti ormonali', ritenuta inutile e potenzialmente dannosa dal responsabile di detta societa', che ha indicato quale unica possibilita' per essi istanti di generare un figlio il ricorso alla cosiddetta 'ovodonazione', che, tuttavia, ha rifiutato di praticare, perche' vietata dall'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, e, conseguentemente, detti coniugi hanno chiesto, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., che sia ordinato alla UMR di eseguire 'secondo l'applicazione delle metodiche della procreazione assistita, la c.d. fecondazione eterologa e nel caso di specie la donazione di gamete femminile', eccependo, in linea gradata, l'illegittimita' costituzionale del citato art. 4, comma 3;

che nel processo principale si e' costituita la UMR, dichiarandosi disponibile ad eseguire la tecnica di PMA di tipo eterologo, qualora sia rimosso il divieto stabilito da detta norma, e sono intervenute le associazioni HERA O.N.L.U.S., Sos Infertilita' O.N.L.U.S. e Menopausa Precoce, nelle persone dei legali rappresentanti, svolgendo argomenti a conforto della domanda;

che, secondo il Tribunale di Catania, la ricorrente e' affetta da sterilita' assoluta e, sussistendo i presupposti stabiliti dalla legge n. 40 del 2004 per la PMA, nella specie sarebbe indispensabile praticare una tecnica di tipo eterologo che, pero', e' vietata dal citato art. 4, comma 3;

che, a suo...

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