N. 252 ORDINANZA 20 - 27 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA Presidente, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, commi modificati dall'art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009, nonche' dell'articolo 116 del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009, promosso dal Giudice di pace di Trento, nel procedimento vertente tra M.D.C.C.A. e la Questura della Provincia di Trento, con ordinanza del 16 giugno 2010, iscritta al n.

327 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che con ordinanza del 16 giugno 2010, iscritta al n. 327 del reg. ord. 2010, il Giudice di pace di Trento, a seguito del ricorso proposto da M.D.C.C.A. ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), questioni di legittimita' costituzionale dei seguenti articoli:

  1. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, inserito dall'art. 1, comma 16, lettera a), legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento di espulsione a carico del cittadino straniero irregolare per l'esercizio del prevalente diritto a contrarre matrimonio per l'assenza della clausola 'senza giustificato motivo';

  2. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'obbligo di esibizione del titolo di soggiorno da parte del cittadino straniero per...

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