N. 241 ORDINANZA 6 - 22 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della richiesta di giudizio immediato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 9 febbraio 2011 e del decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano del 15 febbraio 2011, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, promosso dalla Camera dei deputati con ricorso depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilita'.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 17 maggio 2011, la Camera dei deputati ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano (di seguito: P.M.) e del Giudice per le indagini preliminari di quest'ultimo Tribunale (di seguito: G.i.p.), chiedendo che questa Corte: dichiari che non spettava al primo 'esperire indagini nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica', on. Silvio Berlusconi, 'nonche' procedere alla richiesta di giudizio immediato' 'relativamente al contestato delitto di concussione, omettendo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali' (d'ora in poi: Collegio), ai sensi dell'art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), 'in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza dare la dovuta comunicazione'; dichiari che 'non spettava' al secondo 'procedere in via ordinaria ed emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, ne' affermare, in relazione al contestato delitto di concussione, la natura non ministeriale dello stesso, omettendo di rilevare la necessaria trasmissione degli atti' al Collegio 'con i provvedimenti del caso, in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza dare la dovuta comunicazione' a quest'ultima; conseguentemente, provveda all''annullamento delle attivita' poste in essere e degli atti adottati' dai citati P.M. e G.i.p.;

che, secondo la ricorrente, la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati (di seguito: Giunta), in occasione della ricezione, in data 14 gennaio 2011, della domanda di autorizzazione del P.M. ad eseguire perquisizioni domiciliari (nell'ambito del procedimento penale n. 55781/2010 RGNR, per i delitti di cui agli artt. 317, 61, numero 2, 81 cpv e 600-bis, comma 2, del codice penale), integrata con ulteriori atti in data 26 gennaio 2011, apprendeva che, in relazione a tale procedimento penale, erano in corso indagini nei confronti del Presidente del Consiglio di ministri in carica, on. Silvio Berlusconi;

che la Giunta, con relazione adottata a maggioranza, in riferimento al contestato delitto di concussione: in primo luogo, osservava che, nonostante l'omissione da parte del P.M. 'di qualsivoglia argomentazione circa la non ministerialita'' del reato, sarebbe stata prospettabile, 'in forza di una molteplicita' di elementi, 'l'ipotesi che si versi nel reato ministeriale''; in secondo luogo, riteneva che la competenza a qualificare il reato come ministeriale sarebbe 'essenzialmente attribuita dalla legge' al Collegio, 'quanto meno per i fatti per i quali sussista un ragionevole dubbio circa il ricorrere di questo requisito', poiche' 'l'attivazione della procedura di rimessione' degli atti a tale organo avrebbe, 'nella sistematica del procedimento, la funzione di garantire l'interesse costituzionalmente tutelato delle Camere ad operare un'autonoma valutazione sulla ministerialita' del reato rispetto a quella operata dalla magistratura, garanzia' totalmente esclusa, qualora esso non sia 'attivato'; in terzo luogo, proponeva di deliberare la restituzione degli 'atti all'autorita' giudiziaria procedente', proposta accolta in data 3 febbraio 2011 dall'Assemblea della Camera dei deputati;

che, ad avviso della ricorrente, il 1° marzo 2011 perveniva alla Presidenza della Camera dei deputati una missiva, con relativi allegati, sottoscritta da tre Presidenti di Gruppo, recante la richiesta di 'accertare la sussistenza delle condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato', 'a tutela delle prerogative della Camera lese [...] dall'operato omissivo della magistratura procedente'...

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