n. 204 ORDINANZA 9 - 16 luglio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), promossi dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, con ordinanze del 16 e del 19 settembre, del 24 ottobre e dell'11 novembre 2013, rispettivamente iscritte al n. 266 del registro ordinanze 2013 ed ai nn. 3, 21 e 23 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2013 e nn. 5 e 11, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 giugno 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella. Ritenuto che, con ordinanza del 16 settembre 2013 (r.o. n. 266 del 2013), la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente a oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti, «CEDU» o «Convenzione»), questione di legittimita' del comma 3 dell'art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), articolo aggiunto dall'art. 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

che, ad avviso del giudice a quo, tale impugnata disposizione - secondo cui: «La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1 [che prevede, a sua volta, che: «Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo»], non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice» - viola il parametro invocato «nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato" senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilita' di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 19 luglio 2013 nei confronti del Ministero della giustizia, con il quale M.F., nella qualita' di erede di A.S., aveva chiesto l'indennizzo del danno subito per effetto dell'irragionevole durata di una controversia in materia di lavoro promossa davanti al Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata di S. Agata di Militello;

  1. che la ricorrente nel giudizio a quo era risultata interamente soccombente in detto presupposto processo di lavoro, atteso che lo stesso era stato definito con la sentenza del Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata di S. Agata di Militello, che aveva rigettato la domanda della stessa ricorrente e che era passata in giudicato il 22 gennaio 2013;

    che il medesimo giudice rimettente sviluppa poi alcune considerazioni in punto di diritto;

    che, prima di prendere in esame la disposizione censurata, egli evidenzia la portata innovativa, rispetto alla normativa anteriore al decreto-legge n. 83 del 2012, dell'alinea e della lettera a) del comma 2 dell'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, secondo cui «L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2»;

    che, a tale proposito, il giudice a quo osserva che, nel vigore di detta previgente normativa, la Corte di cassazione aveva affermato la spettanza del diritto all'equa riparazione a tutte le parti del processo «indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio», nonche' l'irrilevanza, al medesimo fine, della «asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilita' di successo dell'iniziativa giudiziaria» (sono citate, in tale senso, le sentenze n. 8632 e n. 8541 del 2010), ammettendo che si potesse tenere conto dell'esito del processo presupposto solo qualora esso «abbia un indiretto riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell'eccesiva durata della causa», come si verifica «quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2», con la precisazione, peraltro, che di tali circostanze «costituenti abuso del processo», anche ai fini della commisurazione dell'indennizzo, «deve dare prova puntuale l'Amministrazione», non essendo «sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata» (e' citata, nel senso indicato, la sentenza n. 35 del 2012);

    che, a fronte di tale indirizzo della giurisprudenza di legittimita', formatosi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, la citata lettera a) del comma 2 dell'art. 2-bis avrebbe innovato sotto il duplice profilo che, in virtu' della stessa, l'esito del giudizio presupposto: a) assumerebbe, ancorche' al solo fine della quantificazione dell'indennizzo, «un ruolo non piu' eccezionale ma normale, fisiologico e soprattutto sganciato dalla condizione che esso si accompagni anche alla consapevolezza della parte e, correlativamente, ad un uso strumentale del processo»;

  2. non dovrebbe piu', per comportare una riduzione dell'indennizzo, essere, insieme con «l'abuso del processo alla base di esso richiesto», allegato e provato dall'amministrazione resistente, «potendo e dovendo il giudice ex se [...] sindacare e ponderare l'esito del giudizio quale risultante dagli atti prodotti»;

    che, passando all'esame dell'impugnato comma 3 dell'art. 2-bis, il rimettente afferma che lo stesso stabilisce che la misura dell'indennizzo, anche in deroga agli importi indicati dal comma 1 dello stesso art. 2-bis, non puo' superare non solo il valore della controversia - cio' che, secondo lo stesso giudice a quo, «da' espressione ad una convinzione di comune buon senso particolarmente avvertita per le cause bagatellari» -, ma neppure il valore del diritto accertato dal giudice, quando questo sia inferiore al valore della causa;

    che, ad avviso del rimettente, tale ultima disposizione comporterebbe che la domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo potrebbe essere accolta solo nel caso in cui chi la propone sia risultato, almeno in parte, vittorioso nel giudizio presupposto, mentre nessun indennizzo potrebbe essere riconosciuto a chi, nello stesso giudizio, fosse risultato interamente soccombente, atteso che, in tale ultimo caso, l'accertamento negativo della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio equivarrebbe all'accertamento che tale diritto, in quanto inesistente, «per cosi' dire, "vale zero"»;

    che il rimettente conclude, sul punto, affermando che: «Non puo' sfuggire pertanto il paradosso (ed anche la violazione del fondamentale parametro di cui all'art. 3 Cost.) cui si incorrerebbe a ritenere che, posto il valore della causa uguale a 100: a) in caso di diritto accertato uguale a 10, sia liquidabile un indennizzo non maggiore di 10;

  3. in caso di radicale rigetto della domanda, sia invece liquidabile un indennizzo maggiore fino al limite di 100. Occorrerebbe presumere, cioe', ma non si vede con quale plausibilita' logica, che la durata irragionevole del processo sia fonte per la parte di sofferenza morale maggiore in caso di totale rigetto della sua domanda e minore in caso di parziale accoglimento»;

    che, sempre ad avviso del rimettente, sarebbe «tutt'altro che certo [...] che una tale interpretazione della norma, fondata sulla sua insuperabile formulazione letterale, vada oltre l'intenzione del legislatore, potendosi rinvenire da altre parti della novella indici alquanto significativi nella medesima direzione»;

    che tali sarebbero, anzitutto, le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 2-quinquies dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 - comma aggiunto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 83 del 2012 - le quali escludono qualunque indennizzo in favore, rispettivamente, della parte che abbia visto accogliere la propria domanda in misura non superiore a una proposta conciliativa che abbia rifiutato senza giustificato motivo (art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), e della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta di mediazione quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della stessa (art. 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»), trattandosi di «ipotesi [...] rispetto alle quali l'avere agito...

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