N. 194 ORDINANZA 17 - 19 luglio 2012

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, nel procedimento vertente tra D.G.V. e il Ministero della difesa, con ordinanza del 18 ottobre 2011, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che con ordinanza del 18 ottobre 2011, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, in qualita' di giudice delle pensioni, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la cui rubrica reca: 'Collegio medico legale';

che la norma censurata disciplina nel dettaglio la composizione del Collegio medico legale, organo collegiale istituito alle dipendenze del Ministero della difesa, deputato ad esprimere pareri medico-legali e ad eseguire le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;

che la questione e' sorta nell'ambito di un giudizio promosso da un militare di leva in congedo nei confronti del Ministero della difesa, al fine di conseguire il riconoscimento dell'infermita' contratta per causa di servizio e quindi la concessione della pensione privilegiata;

che, secondo quanto riferisce il giudice rimettente, il ricorrente, all'udienza pubblica dell'8 giugno 2011, si doleva dell'erroneita' del giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) istituita presso l'Ospedale di Bari, che aveva respinto l'istanza pensionistica, e chiedeva che venisse acquisito il parere del Collegio medico legale (C.M.L.) presso il Ministero della difesa, previa proposizione di questione di costituzionalita', per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione;

che il giudice a quo premette che la legislazione vigente prevede specificamente la facolta', per le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, di richiedere 'pareri' al C.M.L. del Ministero della difesa, alla sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale della Corte dei conti in Roma, nonche' agli ospedali militari o civili aventi sede nella Regione, oltre che all'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute, e che le sezioni riunite della Corte dei conti hanno affermato che il giudice contabile, nei giudizi pensionistici, ha la facolta', ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), nonche' degli artt. 73 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) e 2, comma 4, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati;

che, secondo il rimettente, anche dopo tale pronunciamento non si e' riscontrato un sostanziale cambiamento della prassi giudiziaria, poco incline ad utilizzare lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio, dandosi preferenza ai pareri richiesti agli organi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, sicche' il ricorso a tali organi pubblici risulterebbe essere, ancora, lo strumento prediletto dal giudice contabile;

che, secondo il giudice a quo, seppure alcune questioni siano gia' state esaminate dalla Corte costituzionale (ordinanze n. 131 del 1998 e...

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