N. 212 ORDINANZA 4 - 13 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, nel procedimento vertente tra Trattoria Bar Nuova Centrale s.n.c. (recte: Trattoria Bar Nuovo Centrale s.n.c.) e Agenzia delle entrate - Ufficio di Chiavari, con ordinanza del 4 giugno 2009, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio, avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni amministrative emesso dall'Agenzia delle entrate, Ufficio di Chiavari, a seguito dell'accertamento di impiego di lavoratori irregolari, non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie - la Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza del 4 giugno 2009 (pervenuta alla Corte il 3 gennaio 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che la rimettente - rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 130 del 2008, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del predetto d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche la' dove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria - deduce che la norma censurata, mentre impone al giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, nulla statuisce in ordine alla conservazione degli effetti della domanda nel nuovo processo che la parte e' onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione, con la conseguenza che, qualora nel corso del...

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