Ordinanza Interlocutoria Nº 30734 della Corte Suprema di Cassazione, 21-12-2017

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:30734CIV
Date21 Dicembre 2017
Court Rule Number30734
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21384 del 2016 proposto da:
CORSI LUIGI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO
DE JORIO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
Ministro
pro tempore,
domiciliato
ex lege
in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
IL
avverso il decreto n. 1747/2016 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA, depositata il 28/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del
13/10/7017 dal Cnnsigliere UBALDO BELLINI;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30734 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BELLINI UBALDO
Data pubblicazione: 21/12/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CORRADO MISTRI, che ha concluso per la rimessione
degli atti alla Corte costituzionale;
udito l'Avvocato FILIPPO DE .JORIO, difensore del ricorrente,
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Perugia — adita in riassunzione a
seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale dalla
Corte d'Appello di Roma sull'originario ricorso del febbraio
2009 — con decreto pronunciato il 21 marzo 2016 (depositato
il successivo 28 luglio 2016) dichiarava inammissibile il ricorso
proposto, in data 2 agosto 2011, da Luigi Antonio Corsi contro
il Ministero dell'economia e delle finanze, per ottenere, ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'equa riparazione del danno
sofferto a cagione della durata non ragionevole di un giudizio
avanti al Tar del Lazio (promosso in data 11 aprile 2000 e
dichiarato perento in data 29 aprile 2014).
La Corte affermava che, nonostante l'effettivo ritardo nella
definizione del giudizio presupposto, l'omessa presentazione da
parte del ricorrente dell'istanza di prelievo ai sensi dell'art. 54
del d.l. 23 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dal d.lgs.
2 luglio 2010, n. 104, applicabile ai giudizi pendenti alla data
del 16 settembre 2010 (quale asseritamente quello in
oggetto), comportava l'improponibilità della domanda di equa
riparazione, con riguardo alla intera durata del giudizio.
Per la cassazione dell'impugnato decreto della Corte
d'Appello di Perugia il Corsi ha proposto ricorso, con atto
notificato il 29 settembre 2016, sulla base di due motivi,
ulteriormente illustrati con memoria.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha resistito con
controricorso.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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