Ordinanza Interlocutoria Nº 28079 della Corte Suprema di Cassazione, 05-11-2018

Presiding JudgeSPIRITO ANGELO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:28079CIV
Court Rule Number28079
Date05 Novembre 2018
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6769-2016 proposto da:
DI BELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DELLA BALDUINA 44, presso
lo studio dell'avvocato MARIO
BENEDETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO DI
BELLA giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SCUDERI GIOVANNI;
- intimato-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del Ministro
p.t., domiciliato
ex lege
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- resistente con atto
di
costituzione -
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28079 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA
Data pubblicazione: 05/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1353/2015 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 13/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALBERTO CARDINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RICCARDO DI BELLA.
FATTI DI CAUSA
Giuseppe Di Bella convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
Catania, Giovanni Scuderi e il Ministero della Giustizia chiedendo che
fossero condannati al risarcimento del danno a lui derivato dal
comportamento illecito dello Scuderi il quale, cancelliere del Tribunale
di Catania, si era appropriato di somme versate su libretti di deposito
da lui custoditi per ragioni ufficio, precisando che lo Scuderi era stato
condannato per peculato.
Si costituì in giudizio il Ministero convenuto, chiedendo il rigetto
della domanda, mentre lo Scuderi rimase contumace.
Il Tribunale condannò il Ministero convenuto al pagamento, in
favore del Di Bella, della somma di euro 46.896,32, oltre interessi,
nonché alle spese di giudizio, ritenendo sussistenti, a norma dell'art.
28 Cost., i presupposti per l'estensione della responsabilità
all'Amministrazione ed esatto e congruo il
quantum
richiesto.
Avverso la sentenza di primo grado il Ministero della Giustizia
propose gravame cui resistette il solo Di Bella.
Il particolare l'appellante lamentò, con il primo motivo di appello,
l'omessa condanna in solido dello Scuderi, autore materiale
dell'illecito, e, con il secondo motivo di appello, che erroneamente il
Tribunale aveva esteso la responsabilità all'Amministrazione, ai sensi
dell'art. 28 Cost., pur constatando che il funzionario infedele aveva
agito
«per un fine personalissimo, al fine di procurare a sé stesso un
vantaggio illecito».
-2-
Ric. 2016 n. 06769 sez. 53 - ud. 20-12-2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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