Ordinanza Interlocutoria Nº 26946 della Corte Suprema di Cassazione, 22-10-2019

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26946CIV
Date22 Ottobre 2019
Court Rule Number26946
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24760/2015 R.G. proposto da
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A., rappresentata da Pierugo Giuseppe
Alasonatti, rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Betti e Paolo Panariti,
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Celimonta-
na, n. 38;
-
ricorrente
-
contro
PETOLICCHIO ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Pa-
neri, con domicilio eletto in Roma, via E. Gianturco, n. 6, presso lo studio
dell'Avv. Nicola Elmi;
-
controricorrente
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1057/14, depositata
il 30 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2019
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26946 Anno 2019
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 22/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dal Consigliere Guido Mercolino.
FATTI DI CAUSA
1.
Antonietta Petolicchio convenne in giudizio la F.C. Factor S.r.l., pro-
ponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 4204/05, emesso il 7 dicembre
2005, con cui il Tribunale di Genova le aveva intimato il pagamento della
somma di Euro 18.500,94, oltre interessi al 17,57%, dovuta a titolo di rate
insolute, capitale residuo, interessi moratori e penale, relativi ad un finan-
ziamento concesso con contratto di credito al consumo stipulato il 23 aprile
2002.
A sostegno della domanda, l'attrice dedusse la nullità del contratto, l'er-
rata determinazione della somma dovuta, l'inefficacia delle relative clausole
ai sensi degli artt. 1469-bis, nn. 6 e 17, 1469-ter,
1469-quater
e 1469-
quinquies
cod. civ., e la nullità della clausola che prevedeva la misura
degl'interessi moratori, per violazione dell'art. 1815 cod. civ., nonché di
quella che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi.
Si costituì la Santander Consumer Finanzia S.r.l. (già Finconsumo Banca
S.p.a., già Finconsumo S.p.a., in qualità di società incorporante della F.C.
Factor), e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza del 12 giugno 2008, il Tribunale di Genova accolse
parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando
l'attrice al pagamento della somma di Euro 12.294,01.
2.
L'impugnazione proposta dalla Santander Consumer Bank S.p.a. (già
Santander Consumer Finanzia) è stata rigettata dalla Corte d'appello di Ge-
nova, che con sentenza del 30 luglio 2014 ha rigettato anche il gravame in-
cidentale proposto dalla Petolicchio.
A fondamento della decisione, la Corte ha disatteso innanzitutto l'ecce-
zione d'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 163 nn. 2 e
6 cod. proc. civ., ritenendo ininfluente, in presenza della procura
ad litem
apposta dal legale rappresentante della FC Factor in calce al ricorso per de-
creto ingiuntivo ed estesa ad ogni grado del giudizio, la mancata specifica-
zione della sede legale e del nominativo del legale rappresentante della so-
cietà, nonché l'assenza di un riferimento agli estremi della procura.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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