Ordinanza Interlocutoria Nº 26275 della Corte Suprema di Cassazione, 18-10-2018

Presiding JudgeFRASCA RAFFAELE
ECLIECLI:IT:CASS:2018:26275CIV
Court Rule Number26275
Date18 Ottobre 2018
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11082-2015 proposto da:
AZIINDA AGRICOLA S. ANTONIO DI MONZARDO
(ALBERTO & C. S.A.S. C.F./P.I.01197980384, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO n.46, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
l'IRRONI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
FINESSI ELISEO, PORTESAN ORESTINA, RESTUCCIO RITA,
FINESSI VILIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CA10
MARIO n.7, presso lo studio dell'avvocato MARIA TV,RISA
BARBANTINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
GIANANTONIO
AI 111 iRI;
- controricorrenti -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26275 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 18/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
1Z.11'1'1\HT:,1
3
,\SSANITI S.\NT.\;
-
intimati
-
avverso la sentenza n. 585/2015 della CORTI
,
: D'AP1
3
11,1,0 di
B01,OGNA depositata il 23/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Presidente relatore Dott. R.\1'1'
FRASCA.
Rilevato che:
1. L'Azienda Agricola S. Antonio di Monzardo Gilberto & C. s.a.s. ha
proposto ricorso per cassazione, contro Eliseo Finessi, Orestina Portesin,
Raffaele Finessi, Santa Passaniti, Viliano Finessi e Rita Restuccio,
avverso la sentenza del 23 marzo 2015, con la quale la Corte d'Appello
di Bologna ha provveduto sull'appello proposto dagli intimati contro tre
ordinanze pròrit54AWte il 25 giùgno 2012, il 29 giugno 2012 ed. il
17
luglio 2012
-
dai' Giudice dell'Esectizrone del Tribunale di Ferrara
nell'àmbito di una procedura esecutiva per obblighi di fare introdotta in
forza di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1445 del 2008
del Tribunale di Ferrara.
Con la prima di tali ordinanze il G.E., investito della procedura ai
sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., dichiarava la ineseguibilità della detta
sentenza, con la seconda disponeva la revoca della detta declaratoria e
con la terza nuovamente pronunciava tale declaratoria, dichiarando
improcedibile l'esecuzione.
La corte felsinea, dopo avere rilevato che l'oggetto sostanziale
dell'appello fosse la terza ordinanza, ha ritenuto ammissibile l'appello
contro di essa, disattendendo l'eccezione di inammissibilità dello stesso,
proposta dalla ricorrente sotto il profilo dell'esperibilità dell'opposizione
agli atti ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. Lo ha fatto assumendo che
detta ordinanza avesse valore di sentenza risolutiva di una controversia
Ric. 2015 n. 11082 sez. M3 - ud. 11-04-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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