Ordinanza Interlocutoria Nº 24476 della Corte Suprema di Cassazione, 01-10-2019

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:24476CIV
Date01 Ottobre 2019
Court Rule Number24476
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19801-2015 proposto da:
PREVITI GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato
PIETRO SAIJA, rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE
PREVITI;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO SAVASTA VIALE REGINA MARGHERITA 57 ,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIRI GIACOMO 3,
presso lo studio dell'avvocato MAURILIO D'ANGELO,
rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO PANTANO;
- controricorrente -
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173
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24476 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 01/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
nonché contro
SAIJA PIETRO;
-
intimato
-
avverso la sentenza n. 22/2015 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ALESSANDRO PEPE, il quale ha concluso per
l'accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso,
l'assorbimento del quinto motivo ed il rigetto dei primi due
motivi;
uditi gli Avvocati Gerundo per delega dell'Avvocato Previti e
Paloni per delega dell'Avvocato Pantano.
I.Giacomo Previti ha proposto ricorso articolato in cinque
motivi avverso la sentenza n. 22/2015 della Corte d'Appello di
Messina, depositata il 20 gennaio 2015.
Il Condominio Savasta di viale Regina Margherita nn. 45-57,
Messina resiste con controricorso, mentre l'altro intimato Pietro
Saija non ha svolto attività difensive.
Il giudizio ebbe inizio con domanda di decreto ingiuntivo del 31
marzo 2000 proposta dal Condominio Savasta di viale Regina
Margherita nn. 45-57, Messina, nei confronti del condomino
avvocato Giacomo Previti, per la somma di C 6.569,58 (lire
12.720.485), inerente alla quota di contribuzione pari ad un
terzo dei lavori di riparazione di un terrazzo di copertura del
fabbricato. La domanda monitoria fondava sulle deliberazioni
Ric. 2015 n. 19801 sez. 52 - ud. 10-09-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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