Ordinanza Interlocutoria Nº 24383 della Corte Suprema di Cassazione, 04-10-2018

Presiding JudgeCAMPANILE PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:24383CIV
Court Rule Number24383
Date04 Ottobre 2018
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 15079-2b17
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24383 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO
Data pubblicazione: 04/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consigfio
non partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA,
FATTO E DIRITTO
1.-
Il Fallimento della s.r.l. Spina Gino e georn. Sergio ricorre
per cassazione nei confronti della s.p.a. Banca Nazionale del
Lavoro, articolando tre motivi avverso il decreto emesso dal
Tribunale di Fermo in data 3 maggio 2017,
L'intimata Banca non ha svolto difese nel presente grado del
giudizio.
Il Fallimento ricorrente ha presentato memoria
ex
art 380
bis
cod. proc. civ,
2.-
In sede di giudizio di opposizione all'esclusione dallo stato
passivo,
il Tribunale di
Fermo
ha
ritenuto fondata
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impugnazione proposta dalla Banca in relazione a una
richiesta di ammissione in via di prelazione ipotecaria per un
credito di C 501.868,51 derivante da saldo debitore di conto
corrente e di conto prefinanziamento.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che tale credito
risultasse provato - pur nel difetto di tempestiva produzione
degli estratti conto - dall'atto di ricognizione di debito «di cui
alla scrittura autenticata del 13 marzo 2012», posto in essere
dalla società di poi fallita nei confronti della Banca. A tale atto il
giudice ha assegnato il valore probatorio di cui all'ad, 1988
cod. civ., altresì constatando che «la prova della inesistenza
o
nullità del rapporto obbligatorio, nella specie, non è stata
fornita dal Fallimento».
Il Tribunale ha inoltre ritenuto che - in relazione al negozio di
ipoteca posto a garanzia del credito in discorso - non era
Rr. 2017 n. F5079 sez. M1 - ud. 22-05-2018
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possibile vagliare «la sussistenza dei requisiti, pure prospettati
dal Fallimento, dì cui all'art. 2901 cod. civ,, rispetto ai quali è
necessario, semmai, un accertamento nell'opportuna sede di
cognizione ordinaria (si rileva incidentalmente che il Fallimento
non ha allegato di avere esperito alcuna azione revocatoria
volta alla declaratoria dl inefficacia della costituzione
dell'ipoteca in oggetto)».
3,- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito
vengono richiamati.
Il primo motivo assume «violazione e/o falsa applicazione
ex
art. 360 co, 1 n, 3 cod. proc. civ. dell'art. 1988 cod. civ, in
relazione all'art. 2697 cod. civ, e all'art. 93 legge fall., per
avere il Tribunale di Fermo ritenuto efficace il contenuto
dell'atto di ricognizione di debito (scrittura privata autenticata
22.11.2011) nei confronti del curatore fallimentare, in base
all'art. 1988 cod, clv,, anziché applicare l'art. 2697 cod, civ. e
l'art. 93 legge fall., dichiarando erroneamente che, in difetto di
prova contraria, l'opponente ha provato il proprio credito
mediante detta scrittura, con conseguente illegittima
ammissione al passivo fallimentare» della Banca in via
privilegiata.
Il secondo motivo assume, a sua volta, «violazione eto falsa
applicazione
ex
art. 360 co. 1 n, 3 cod, proc. civ., dell'art.
2697 cod. civ. e degli artt, 93 e 99 legge fall., anche in
riferimento all'art. 1988 cod, civ., per avere il Tribunale di
Fermo ritenuto provato il credito di E 501.868,51, in difetto dì
produzione degli estratti conto, sulla sola base della scrittura
privata unilaterale autenticata del 22.11.2011 con conseguente
illegittima ammissione al passivo fallimentare» della Banca in
via privilegiata.
Poe 2017 n. 1 5079
sez. Ml
- ud. 22-05-2018
-3-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il terzo motivo assume, poi, «violazione eio falsa applicazione
ex
art. 360 co. 1 n. 3 dell'art. 95 legge fall., per avere il
Tribunale di Fermo, in riferimento all'eccezione di inefficacia
dell'atto di concessione di ipoteca volontaria 22.11.2011
formulata dal Curatore, affermato l'impossibilità di vagliare in
sede di giudizio di opposizione allo stato passivo la sussistenza
dei requisiti dell'art. 2901 cod. civ., con conseguente
esclusione della facoltà attribuita al curatore dall'art. 95 co. 1
legge faIL di eccepire l'inefficacia del titolo su cui è fondato il
credito e il diritto di prelazione, con conseguente illegittima
ammissione in via privilegiata al passivo fallimentare della
Banca».
4.- Il primo motivo di ricorso pone la questione del valore da
assegnare al riconoscimento di debito, effettuato
dall'imprenditore poi failito, in relazione alla prova del credito
da parte del beneficiario che faccia domanda di insinuazione
nel passivo fallimentare di quegli. Se anche in quest'ambito - e
quindi pure nei confronti del curatore fallimentare -, cioè, valga
la regola dell'inversione dell'onere della prova stabilita dalla
norma dell'art. 1988 cod. civ. o se, per contro, la peculiare
posizione, che sia da riconoscere al curatore, comporti
l'inapplicazlone della detta norma.
Con riferimento a tale specifica questione, il Collegio rileva che,
nell'attuale, la giurisprudenza di questa Corte non risulta
mostrare un panorama compatto.
L'orientamento, che può senzraitro definirsi tradizionale, muove
dall'assunto che - nell'ambito del processo di verifica del
passivo - il curatore riveste la posizione di terzo qualificato,
con la conseguente disapplicazione delle regole propriamente
dettate per le parti dirette del rapporto (cfr., tra le altre, la
decisione 22 novembre 2007, n. 24320). In questa prospettiva,
Rie 2017 rs 15079 St2.ML - ud. 22-05-2018
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
più in particolare, è stata più volte ritenuta l'inopponibilità al
curatore della confessione resa dall'imprenditore di poi fallito
(cfr., così, Cass., 18 dicembre 2012, n. 23318; Cass., 19
ottobre 2017, r'L 24690) Ora, a considerare riferibile all'ipotesi
della confessione la regola della terzieta del curatore,
l'inopponibilità allo stesso del riconoscimento di debito
sembrerebbe, a ben vedere, soluzione pressoché obbligata, in
quanto frutto diretto di un argomento
a fortiori
(nella variante
a malori ad minus),
A fronte di questo orientamento si pone, nella recente
giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia di Cass„ 20 aprile
2018, n, 9929. Questa, infatti, ha diversamente stabilito che
«non v'è ragione per ritenere, in caso di fallimento dell'autore
della ricognizione» di debito, senz'altro inopponibile al curatore
fallimentare l'effetto giuridico discendente dalla medesima,
dovendosi affermare, invece, che l'esistenza del rapporto
fondamentale si dovrà presumere salva la prova, di cui è
ovviamente onerato proprio il curatore, dell'inesistenza o
dell'invalidità dello stesso». Si tratta di un'impostazione che, a
quanto parrebbe almeno, viene a superare la consueta
concezione del curatore fallimentare in termini di terzo.
5.- Posto questo insieme di rilievi, 1 Collegio ritiene di non
ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del
ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicché lo stesso deve
essere avviato, a norma dell'art 380
bis
comma 3 cod. proc.
civ., alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che
è tabellarmente competente.
2017
n.15079
sei.
M1 - ud. 22-05-20I8
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
P.Q.M.
La Corte dispone la rirnessione del ricorso alla pubblica udienza
della Sezione Prima.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione civile, addì 22 maggio 2018.
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