Ordinanza Interlocutoria Nº 23568 della Corte Suprema di Cassazione, 09-10-2017

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:23568CIV
Date09 Ottobre 2017
Court Rule Number23568
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
GALLIA Maurizia, rappresentata e difesa dagli Avvocati Renato Sirna,
Elisa Bonzani, Achille Chiappetti e Giovanni Arieta, con domicilio eletto
in Roma, via Paolo Emilio, n. 7, presso lo studio dell'Avvocato Achille
Chiappetti;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - CONSOB,
in persona del Presidente
pro tempore,
rappresentata e difesa dagli
Avvocati Fabio Biagianti, Maria Letizia Ermetes e Rocco Vampa, con
domicilio eletto presso la propria sede in Roma, via Giovanni Battista
Martini, n. 3;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 414/2009 in data
6 aprile 2009.
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23568 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 09/10/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 14 set-
tembre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene-
rale Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,
assorbito il ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati Giovanni Arieta, Achille Chiappetti, Fabio Biagianti e
Rocco Vampa.
PREMESSA
1. -
Il Collegio è investito dell'esame di un ricorso proposto contro
una sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'oppo-
sizione a un provvedimento sanzionatorio adottato dalla Commissione
nazionale per le società e la Borsa - CONSOB in fattispecie di abuso di
informazioni privilegiate commesso
dall'insider
secondario.
Con tale provvedimento sanzionatorio la CONSOB ha applicato la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 526.042, la sanzione ac-
cessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi per un periodo di nove
mesi nonché la confisca per equivalente di beni di proprietà del tra-
sgressore per un valore di euro 2.750.377,95.
La violazione sanzionata è stata commessa nell'anno 2002, quando
l'abuso di informazioni privilegiate
dell'insider
secondario costituiva
reato ai sensi dell'art. 180, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria - TUF).
La pena comminata per tale reato era la reclusione fino a due anni
e la multa da venti a seicento milioni di lire. Era inoltre prevista la
confisca diretta dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il
reato e dei beni che ne costituiscono il profitto (salvo che essi appar-
tenessero a persona estranea al reato).
L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adem-
pimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2004) ha depenalizzato tale condotta,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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