Ordinanza Interlocutoria Nº 23214 della Corte Suprema di Cassazione, 27-09-2018

Presiding JudgeDI VIRGILIO ROSA MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:23214CIV
Date27 Settembre 2018
Court Rule Number23214
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11 361 -201 7 proposto da:
CA PI ROSS I \IIRKO,
in qualità di titolare della impresa individuale
CAP1ROSSI MIRCO, elettivamente domiciliato in R01\1. \ P1.117,.\
1"Thil i '(1ZOLOG
IO n.7,
presso lo studio dell'avvocato
NICOLA
I ARCON I t
,
rappresentato e difeso dall'avvocato 1Y
P:\
( )1
- ricorrente -
C011t1
-
0
CONSORZIO R .\SP O RT I
',N/..\ S.C.01
3
.p.a. in liquidazione
coatta amministrativa (:.1'./1).1.00865600399, in persona del
Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in 1
studio dell'avvocato 1+,1)11ZICA CORS1N1 rappresentato e difeso
Civile Ord. Sez. 6 Num. 23214 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
Data pubblicazione: 27/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
unitamente
disgiuntamente dagli avvocati (
11)0 FABBRI, e
1SOTTA FARINA;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. cronol. 1768/2017 del TRI B UN Al J di
RAV I :N\\
.
depositata il 28/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. 1\NI)R1',A
I ,a Corte
rilevato che CAPIROSSI MIRKO, in qualità di titolare
della omonima impresa individuale, impugna il decreto del
Tribunale di Ravenna che, rigettando l'opposizione allo stato
passivo della liquidazione coatta amministrativa di Consorzio
Trasporti Faenza s.c.p.a., ha ritenuto infondata la richiesta di
modificare l'ammissione solo in privilegio
ex
art.2751-bis n.5
c.c., anziché nella invocata prededuzione, disposta sul credito
del ricorrente dal commissario liquidatore
ex
art.209 I.f.;
che anche per il tribunale, che aveva dato il termine di
scioglimento della riserva
ex
art.161 co.6 I.f. al 1.10.2015, le
prestazioni rese dal reclamante con riguardo ad attività erogate
verso la cooperativa quando essa aveva presentato domanda
di ammissione con riserva al concordato preventivo (il
29.5.2015) non seguito però da ammissione giudiziale, perché
rinunciato dalla stessa proponente (il 29.9.2015), non avevano
i requisiti di cui all'art.111 I.f.; in particolare, nella vicenda
faceva difetto la
consecutio
rispetto alla pur successiva I.c.a.
(disposta il 2.11.2015), posto che già nel procedimento di
concordato non risultavano informazioni anche solo sommarie
sul piano concordatario e a due giorni dalla scadenza del
Ric. 2017 n. 11361 sez. M1 - ud. 05-07-2018
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
termine la
rinuncia,
con
riconoscimento del debitore
dell'incapacità di risolvere la crisi mediante la procedura
attivata, aveva operato come "vera e propria cesura" tra le
due procedure;
che inoltre, secondo il provvedimento impugnato, trattandosi di
crediti sorti nel corso del concordato con riserva, ma non
versandosi in tema di finanziamenti autorizzati giudizialmente,
era comunque mancata una valutazione positiva circa i
presupposti di "inerenza ed utilità dell'atto rispetto alle finalità
perseguite dalla procedura nell'interesse dei creditori",
condizione perché i rispettivi atti di ordinaria amministrazione
assunti dal debitore con i terzi potessero generare un debito
prededucibile nella successiva procedura concorsuale; era
infatti mancata, nelle prestazioni del ricorrente, l'affermazione
della loro idoneità a rendere più efficiente il concordato
preventivo e così permettere la risoluzione della crisi d'impresa
con la prosecuzione dell'attività; il terzo-prestatore, odierno
ricorrente, non era invero "estraneo alla struttura posta in
liquidazione e portatore di un affidamento tutelabile quale
quello del terzo estraneo all'impresa", perché si trattava di un
autotrasportatore per conto terzi altresì socio del Consorzio,
dunque consapevole della crisi del debitore; una diversa
considerazione del credito così maturato avrebbe sottratto alla
par condicio creditorum
un credito negoziato tra la società in
dissesto e i soci lavoratori, con abuso dell'istituto;
considerato che con il ricorso, in tre motivi, illustrati anche
con memoria, la ricorrente contesta la decisione denunciando
violazione e falsa applicazione degli artt. 161, co.7, 111 I.f.,
2697 c.c., 115-116 c.p.c., oltre che vizio di motivazione,
avendo errato il tribunale ove ha disconosciuto la regola della
stabilità della prededuzione per il credito sorto in corso di
Ric. 2017 n. 11361 sez. M1 - ud. 05-07-2018
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
procedura, la sussistenza della
consecutio,
la utilità delle
prestazioni per la conservazione dell'azienda;
che resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, la
Cooperativa in L.C.A.;
ritenuto che non ricorrono le condizioni per provvedere in
camera di consiglio a norma dell'art.380 bis cod.proc.civ.,
tenendo presente che le censure proposte dalla parte
ricorrente pongono tra l'altro le seguenti questioni:
a)l'individuazione, alla stregua del disposto dell'art.161 comma
7 I.fall. in rapporto alla norma generale dell'art.111 comma 2
I.fall., dei presupposti della prededuzione con riguardo a crediti
per prestazioni rese nel periodo interinale concesso al debitore
per lo scioglimento della riserva apposta alla domanda di
ammissione al concordato preventivo: sufficienza, o non, del
presupposto costituito dall'essere il credito sorto per effetto di
atti legalmente presi; b)l'incidenza della rinuncia alla domanda
di concordato sulla configurabilità della
consecutio
fra le
procedure concorsuali;
P.Q.M.
rimette la
causa
alla pubblica udienza della Sezione prima
civile.
Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio
2018
Il Presidente
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