Ordinanza Interlocutoria Nº 23015 della Corte Suprema di Cassazione, 26-09-2018

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:23015CIV
Date26 Settembre 2018
Court Rule Number23015
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19028/2015 R.G. proposto da
PORRECA ILLUMINAZIONE S.r.l., rappresentata e difesa, in forza
di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Senese e
dall'avv. Alfonso Pepe, con domicilio eletto in Roma, presso la
Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrente -
contro
FALLIMENTO ARTISTICA VETROLUCE S.r.l. in liquidazione,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al
controricorso, dall'avv. Diego Cremona, con domicilio eletto in
Firenze, via de' Tornabuoni 10;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 447
depositata il 18 novembre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4
luglio 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
uditi gli avv. Alfonso Pepe per la ricorrente e l'avv. Diego
Cremona la controricorrente;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23015 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 26/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sergio Del Core, che ha concluso, in via principale per il
rigetto del ricorso e, in subordine per la trasmissione degli atti al
Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Considerato in fatto
La Porreca Illuminazione S.r.l. proponeva opposizione contro il
decreto ingiuntivo emesso, su istanza del Fallimento Artistica
Vetroluce S.r.l., dal Giudice di pace di Firenze per il pagamento della
somma di C 2.507,65, richiesta quale corrispettivo per la fornitura di
merce effettuata dalla Artistica Vetroluce S.r.l.
in bonis.
A sostegno dell'opposizione deduceva che i beni presentavano vizi
e difetti tali da renderli inidonei all'uso a cui erano destinati, vizi e
difetti tempestivamente denunciati con una pluralità di fax.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la risoluzione del contratto.
Il fallimento del venditore proponeva querela di falso, e a ciò
seguiva la sospensione del giudizio, con la rinnessione delle parti
innanzi al Tribunale di Napoli, che dichiarava la nullità della querela e
l'inammissibilità dell'azione proposta dal fallimento.
Eseguita la riassunzione il giudice di pace rigettava l'opposizione e
la domanda riconvenzionale del compratore.
Il giudice rilevava che i fax con i quali i vizi erano stati denunciati
avevano contenuto generico e, in ogni caso, il mezzo usato per la
denuncia non dava certezza circa la sua ricezione da parte della
venditrice.
Il giudice aggiungeva che soprattutto era mancata la
dimostrazione delle «asserzioni e circostanze riportate nei fax», posto
che la prova per testimoni, richiesta dall'opponente sul punto, non
era stata poi espletata a causa della mancata comparizione del teste,
che non era stato citato.
Il giudice di pace richiamava il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13533 del 2001, ma
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o
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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