Ordinanza Interlocutoria Nº 22916 della Corte Suprema di Cassazione, 13-09-2019

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:22916CIV
Date13 Settembre 2019
Court Rule Number22916
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso n. 11448/2018 proposto da:
Jawara Kebba, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
Corte di Cassazione, rappres. e difeso dall'avv. Stefano Mannironi dal
quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente -
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; cjoi.
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avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il
07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/07/2019 dal Consigliere CAIAZZO ROSARIO.
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22916 Anno 2019
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: CAIAZZO ROSARIO
Data pubblicazione: 13/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RILEVATO CHE
Kebba Jawara, cittadino gambiano, impugnò il provvedimento della
Commissione territoriale che negò la protezione internazionale con
ricorso innanzi al Tribunale di Cagliari che, con decreto emesso il
7.3.18, lo respinse, osservando che: non sussistevano i presupposti
della protezione internazionale poiché non era configurabile il fondato
timore di subire atti persecutori in caso di rimpatrio, sia per la non
credibilità di quanto dichiarato dal ricorrente, sia perché, quale
adulto, potrebbe emanciparsi dal genitore che asserisce autore di
condotte persecutorie nei suoi confronti, sia perché riguardo
all'asserito agente persecutore le Autorità gambiane potrebbero
offrire tutela; non era concedibile altresì la protezione sussidiaria in
quanto tutte le COI consultabili sul Gambia attestavano che a seguito
dell'insediamento del nuovo Presidente Barrow, non sussisteva nel
Paese alcuna violenza armata o guerra civile; non ricorrevano i
presupposti del permesso umanitario data la situazione stabile e di
sostanziale sicurezza in Gambia (come da report EASO aggiornato a
dicembre 2017) e tenendo conto che non era stata allegata una
specifica situazione di vulnerabilità.
Il Jawara ricorre in cassazione deducendo sei motivi, illustrati con
memoria.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo è denunziata la violazione dell'art. 6, comma
3undecies,
lett. c), commi 1 e 5, dell'art. 8, lett. g), del d.l. n. 40/17,
e degli artt. 3, 24, 111 e 10, Cost., in relazione all'art. 6 Cedu e
all'art. 342 c.p.c., nonché l'omesso esame di fatto decisivo, poiché la
Commissione non aveva reso disponibile la copia della
videoregistrazione dell'audizione del ricorrente (di cui si dubitava
anche dell'esistenza) di cui peraltro non era fatta menzione nella
copia del verbale consegnata allo stesso ricorrente.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
anche dell'esistenza) di cui peraltro non era fatta menzione nella
copia del verbale consegnata allo stesso ricorrente.
In particolare, quest'ultimo si duole che il Tribunale non ne abbia
disposto l'audizione, che sarebbe obbligatoria per il solo fatto della
suddetta mancata trasmissione della videoregistrazione.
Con il secondo motivo è denunziata violazione degli artt. 2, lett. e) e
3 del d.lgs. n. 251/07, 1 I. n. 39/90 e 115 c.p.c., nonché omesso
esame di fatto decisivo, per non aver il Tribunale considerato il
pericolo costituito dalle minacce dei genitori nei suoi confronti.
Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione
dell'art. 10, comma 2, in relazione agli artt. 5 e 13 del d.lgs. n.
286/98, 6 direttiva CEE n. 115/08, nonché omesso esame di un fatto
decisivo, in quanto il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla
richiesta di asilo e sull'istanza di rilascio del permesso umanitario per
motivi caritatevoli o di altra natura (distinto da quello di cui all'art. 5
citato).
Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli
artt. 14 e 16 del d.lgs. n. 251/07, 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/08,
nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il Tribunale
esaminato i presupposti della protezione sussidiaria in ordine al
pericolo di subire un grave danno in caso di rimpatrio.
Con il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto) è
denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n.
286/98 e dell'art. 6, comma 4, della Direttiva CEE n.115/08, nonché
omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che: riguardo alla
protezione umanitaria negata, in caso di rimpatrio, il ricorrente
sarebbe esposto anche al rischio di trattamenti degradanti; il
Tribunale non aveva considerato la distinta fattispecie del rilascio del
permesso di soggiorno per motivi caritatevoli.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Con il sesto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione
dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98, 8 e 32, comma 3, del
d.lgs. n. 25/08, nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver
il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria in considerazione
della giovane età del ricorrente.
Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza.
Al riguardo, il Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione poiché
non era pervenuto il video della registrazione dell'audizione innanzi
alla Commissione territoriale, ma l'ascolto del ricorrente non è
ritenuto obbligatorio avendo al n uardo il Tribunale un
discrezional
Invero, secondo consolidato orientamento di questa
Corte (Cass., nn. 5973 e 2817/19) "nel giudizio d'impugnazione,
innanzi all'autorità giudiziaria, della decisione della Commissione
territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all'obbligo
del giudice di fissare l'udienza, non consegue automaticamente quello
di procedere all'audizione del richiedente, purché sia garantita a
costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla
Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne
deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione
internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base
degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi
attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase
amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello
straniero".
Ora, in ordine al primo motivo si pone la questione, assai delicata,
dei limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione del
giudice di merito riguardo alla necessità, o meno, del rinnovo
dell'audizione del richiedente protezione per essere la causa
definibile sulla base degli atti già a disposizione.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'il. luglio 2019.
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