Ordinanza Interlocutoria Nº 20900 della Corte Suprema di Cassazione, 05-08-2019

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:20900CIV
Date05 Agosto 2019
Court Rule Number20900
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 4064/2017 proposto da:
Banca Nazionale Del Lavoro S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Di Val Gardena 3, presso lo studio dell'avvocato De Angelis Lucio,
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Unipolsai Assicurazioni Spa,
- intimato -
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20900 Anno 2019
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 05/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 5096/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 25/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/04/2019 da SOLAINI LUCA
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto,
udito l'Avvocato De Angelis per il ricorrente, che ha chiesto
l'accoglimento.
R.G. 4064/17
SVOLGIMENTO DEL' PROCESSO
Milano Assicurazioni S.p.A. (oggi Unipol Sai Assicurazioni SpA)
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma, BNL spa
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni a seguito
dell'erronea negoziazione di tre assegni non trasferibili emessi
dall'attrice per un importo complessivo di € 60.383,08, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria.
Tali assegni erano stati inviati a tre distinti soggetti con plichi postali
semplici.
Nella resistenza della banca convenuta, il Tribunale di Roma
rigettava la domanda dell'attrice in quanta escludeva la
responsabilità (contrattuale) della banca, perché non se ne potevano
ravvisare gli estremi che presupponevano la mancanza di diligenza
del professionista ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c. inoltre,
secondo il Tribunale mancava la prova del concreto pregiudizio della
società attrice la quale non aveva documentato gli ulteriori
pagamenti in favore dei legittimi beneficiari.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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