Ordinanza Interlocutoria Nº 19881 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19881CIV
Date23 Luglio 2019
Court Rule Number19881
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
CORDINAINTZW1,0
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sul ricorso n. 9472/2014 r.g. proposto da:
La Curatela del Fallimento della Nuova Alaimo S.r.l. in liquidazione, in
persona del Curatore Avvocato Pisciotta Calogero, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Vicenza n.26, presso lo studio dell'avvocato
Fabio Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avvocato Cottone Alfonsa,
giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
Curatela del fallimento "Harry's Bar Villabianca S.r.l.", in persona del
Curatore Avvocato Maggiore Fabio, domiciliata in Roma, P.zza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19881 Anno 2019
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data pubblicazione: 23/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
difesa dall'avvocato Troja Giovanni, giusta procura in calce al controricorso
e ricorso incidentale condizionato;
-
controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso il decreto n. 1489/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il
14/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/7/2019 dal
Consigliere dott. Roberto Amatore;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto
dichiararsi il rigetto del ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale
condizionato;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Alfonsa Cottone, che ha chiesto accogliersi il
proprio ricorso;
RILEVATO CHE
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo - decidendo
sull'opposizione allo stato passivo avanzata, ai sensi dell'art. 98 legge fall.,
dalla curatela del fallimento della Nuova Alaimo s.r.l. in liquidazione nei
confronti della curatela del fallimento della Harry's Bar Villabianca s.r.l. - ha
rigettato la predetta opposizione, confermando il provvedimento di diniego
emesso dal g.d. avverso la domanda presentata ai sensi dell'art. 103 legge
fall. e con la quale, in virtù della contestuale istanza revocatoria di due atti
dispositivi posti in essere dalla società opposta
in bonis, si chiedeva la
restituzione a quest'ultima (ora in fallimento) del compendio aziendale
oggetto di cessione.
Il tribunale di merito ha ritenuto assorbente il profilo dedotto dalla curatela
opposta dell'inammissibilità di un'azione revocatoria proposta nei confronti
di un fallimento dopo l'apertura del concorso e, in virtù del principio della
cristallizzazione del passivo fallimentare sancito dall'art. 52 legge fall., ha
confermato il diniego alla richiesta di restituzione dei beni aziendali del cui
trasferimento si assumeva l'inefficacia per la contestuale domanda
revocatoria avanzata dalla curatela opponente.
2
k/
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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