Ordinanza Interlocutoria Nº 18634 della Corte Suprema di Cassazione, 05-08-2013

Presiding JudgeDI PALMA SALVATORE
ECLIECLI:IT:CASS:2013:18634CIV
Date05 Agosto 2013
Court Rule Number18634
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 18102 del R.G. anno 2012
proposto da:
Comune di Benevento
in persona del Sindaco, dom,to in Roma via
Panama 74 presso l'avv. Gianni Emilio Iacobelli con l'avv. Renato Milone
del Foro di Benevento che lo rappreseni:a e difende per procura speciale
a margine ricorrente-
contro
PARTENOPE società consortile a r.l
domiciliata in ROMA, via
Merulana 234 presso l'avv. Cristina Della Valle con gli avv.ti Roberto
Prozzo e Riccardo Giannelli che la rappresentano e difendono per
procura a margine del controricorso controricorrente
-
Avverso la sentenza n. 1470 in data 24.04.2012 della Corte di
Appello di Napoli ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
02.07.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;uditi gli avv.ti Milone e
Prozzo
Generale Dott. S ergio Del Core che ha concluso coma da relazione
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso di cui appresso.
Insorte controversie con riguardo ai rapporti scaturiti dalla convenzione
27.9.2000 tra Comune di Benevento e Partenope S.C.A.R.L. per la riqua-
lificazione edilizia del
Rione Libertà
di Benevento, la soc. Partenope con
Cdc 02.07.2013
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l
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18634 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI
Data pubblicazione: 05/08/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
domanda 21.7.2007 attivò la procedura arbitrale prevista dalla conven-
zione prospettando il grave inadempimento del Comune. Il Comune di
converso chiese addebitarsi alla appaltatrice ritardi e danni. Il Collegio
arbitrale con lodo 2.1.2009 accolse le domande della Partenope e dichia-
rò la risoluzione contrattuale per inadempimento del Comune che con-
dannò a pagare per danni le somme di C 371.850 e di C 1.214.860.
Il Comune di Benevento impugnò la decisione di nullità prospettando la
carenza di potere dell'arbitro nominato dalla Partenope e la nullità del
lodo per violazione delle regole di diritto.
La Corte di Napoli, costituitasi l'impugnata soc. Partenope, con sentenza
24.4.2012 ha rigettato l'impugnazione osservando:
che
non sussisteva
nullità della nomina dell'arbitro Partenope perché la invalida nomina da
parte del procuratore
ad litem
era stata poi ratificata dalla società che
aveva sottoscritto la memoria difensiva 11.11.2008,
che
invece erano
inammissibili i due motivi di impugnazione afferenti la violazione di re-
gole di diritto posto che era alla specie applicabile il novellato disposto
dell'art. 829 c. 3 c.p.c. ostativo alla impugnazione del lodo per violazione
delle norme di diritto tranne che tale impugnazione fosse stata imposta
dalla legge o prevista dalle parti (l'uno e l'altro evento non ricorrendo
nella specie),
che
l'applicazione del novellato disposto dell'art. 829 c. 3
era dovuta alla piena sua applicazione ex art. 27 c. 4 d.lgs. 40 del 2006
il quale rendeva applicabile la novella a tutte le domande di arbitrato
proposte (come nella specie) dopo la entrata in vigore del d.lgs. 40/2006
e non già alle sole convenzioni o clausole arbitrali posteriori a tale entra-
ta.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 18.5.2012, il Comune di
Benevento ha proposto ricorso con tre motivi in data 12-24.7.2012 cui si
è opposta la soc. Partenope con controricorso 18.10.2012 contenente
incidentale condizionato.
Ritiene il relatore che sia errata l'eccezione di tardività del ricorso formu-
lata in controricorso, che sia infondato il primo motivo del ricorso princi-
pale (restando assorbita la cognizione dell'incidentale) ma che siano
fondati i motivi secondo e terzo del ricorso del Comune. E su tali basi si
articola la proposta di definizione fatta alle parti ed al Collegio.
La Amministrazione Comunale ha tempestivamente richiesto la notifica
dell'impugnazione della sentenza, notificatale il 18.5.2012, il 12.7.2012
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Così deciso nella c.d.c. del 2.07.2013,
curandone l'esecuzione presso il domicilio eletto dalla controparte; con-
statata la variazione dello studio del domiciliatario ha prontamente cura-
to ed eseguito la rinnovazione in data 24.7.2012. Si propone pertanto di
dare seguito al pronunziato delle S.U.
17352/2009
(la cui massima
appresso si trascrive) e della giurisprudenza delle Sezioni (Cass.
6846/2010 — 26518/2011 — 18074/2012)
(omissis):
Di qui l'infondatezza della eccezione e la certa tempestività del ricorso.
Il
primo motivo
non ha fondamento, posto che la ratifica della designa-
zione fatta da procuratore sfornito di poteri è avvenuta tempestivamente
senza che la tardività della produzione documentale effettuata innanzi
agli arbitri, in violazione del termine specificamente concesso per tali
integrazioni, potesse contaminare la efficacia sostanziale e negoziale
della ratifica. L'esito della censura comporta l'assorbimento
dell'incidentale
Il
secondo ed il terzo motivo
sono fondati perché denunziano esattamen-
te l'errore di diritto commesso dalla Corte di Napoli nel ritenere
ratione
tempons
applicabile l'art. 829 c. 2 c.p.c. nuovo testo ad una fattispecie
nella quale rilevante era la data della convenzione
(che, sola, poteva
contenere previsioni di impugnazione per violazione di regole di
diritto)
e non certo quella della impugnazione di nullità (che sul punto
era un dato inconferente quanto a effetto devolutivo della impugnazio-
ne): ed al proposito il relatore intende proporre che sia dato pieno segui-
to alla recente pronunzia di questa Corte
6148/2012,
la cui massima si
trascrive
(omissis)
OSSERVA
Ritiene il Collegio, con particolare riguardo al secondo e terzo motivo,
che le considerazioni formulate dalla soc. Partenope nella memoria
26.6.2013, espressive di dissenso dalla sentenza 6148/2012 di questa
Corte e pur eccipienti la illegittimitità costituzionale della norma in tal
guisa interpretata, impongano la rimessione della causa alla pubblica
udienza.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alla pubbli a udienza
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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