Ordinanza Interlocutoria Nº 18578 della Corte Suprema di Cassazione, 02-08-2013

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:18578CIV
Court Rule Number18578
Date02 Agosto 2013
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
c.d.s.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 7637/2012 proposto da:
NUOVA O.R.T. (P.I..: 03757300011), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a
margine del ricorso, dall'Avv. Vittorio Gobbi e domiciliata presso la Cancelleria della Corte
di cassazione;
- ricorrente -
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO, in persona del Prefetto pro-
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per la cassazione della sentenza n. 5119 del 2011 del Tribunale di Torino, depositata il 25
luglio 2011 (e non notificata).
Udita
la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pierfelice Pratis, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in
atti.
Rilevato
che il consigliere designato ha depositato, in data 12 gennaio 2013, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18578 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CARRATO ALDO
Data pubblicazione: 02/08/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
in data 17 luglio 2008 presso il Giudice di pace di Torino, la sig.ra D'Agostino Giuseppina,
quale legale rappresentante della nuova O.R.T. S.r.l., proponeva opposizione contro
l'ordinanza-ingiunzione n. 15825/R106 Er Prov. del 14 maggio 2008, emessa dalla
Prefettura di Torino in relazione alla violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s. .
Con la sentenza n. 2982 del 27 febbraio 2009, il Giudice di pace di Torino respingeva il
ricorso.
Con atto di citazione di appello, notificato il 19 aprile 2010, la Nuova O.R.T. S.r.l.
impugnava la richiamata sentenza, chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento del
gravame e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione prefettizia.
Si costituiva regolarmente la P.A. appellata, chiedendo la reiezione del proposto ricorso.
L'adito Tribunale rigettava l'appello con la sentenza n. 5119/2011 (non notificata).
Con ricorso per cassazione, notificato il 12 marzo 2012 e depositato il 27 marzo 2012, la
Nuova O.R.T. S.r.l., impugnava la sentenza di secondo grado, deducendo tre distinti
motivi.
Si è costituita in questa fase con controricorso l'intimata Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo di Torino.
Ritiene il relatore che, nella fattispecie, sia rilevabile l'emergenza delle condizioni, in
relazione all'art. 380-bis c.p.c., per pervenire alla declaratoria di rigetto del proposto ricorso
per cassazione per manifesta infondatezza di tutti i motivi con esso formulati.
La ricorrente ha dedotto tre distinti motivi: - il primo inerente il vizio di omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la
qualificazione del tratto stradale, sottoposto al rilevamento a distanza della velocità ex art.
4 L. 168/02, quale "strada urbana di scorrimento", con la conseguente falsa applicazione
dell'art. 4 L. 168/02 e violazione degli artt. 4 e 5 L. 2245/1865 all.E; - il secondo riferito
all'insufficiente e contraddittoria motivazione su un altro punto decisivo della controversia
riguardante la rilevazione della conformità del verbale di contestazione, a quanto disposto
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dall'art. 385 del Reg. di esecuzione e attuazione del c.d.s.; il terzo relativo all'insufficiente e
contraddittoria motivazione sull'ulteriore punto decisivo della controversia concernente
l'irregolare, perché insufficiente, segnalazione del limite di velocità, nonché alla falsa
applicazione dell'art. 115 comma 2 c.p.c.
Quanto al primo motivo, si deve osservare come la doglianza sia priva di totale
fondamento.
In primo luogo, è evidente la contraddizione in cui incorre la stessa ricorrente, il quale
prima afferma che la strada interessata dall'accertamento esulerebbe dalla previsione di
cui all'art. 2, comma 2, lett. d, c.d.s.,
"essendo priva di spartitraffico centrale e
sviluppandosi su un'unica carreggiata",
per poi sostenere che
"la carreggiata presentava
più di una corsia per senso di marcia".
In secondo luogo, il giudice di appello ha — con motivazione logica ed adeguata —
confermato il dato di fatto che il tratto stradale sottoposto, nel caso in specie,
all'accertamento, rientrava nel Decreto Prefettizio prot. n. 105736 del 27 ottobre 2005 di
individuazione delle strade urbane sulle quali non era consentito il fermo di veicolo.
Orbene, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte
"in materia di
circolazione stradale, l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito con
modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) nel demandare al prefetto
l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della
contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla
sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o
dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo
strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al
merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità
giudiziaria, ordinaria ed amministrativa, il cui potere di valutazione, ai fini della
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disapplicazione per l'una o l'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi
di legittimità dell'atto"
(Cass. civ., Sez. Il, n. 4242 del 22.02.2010).
Anche la seconda doglianza risulta all'evidenza infondata, avendo il giudice del gravame
correttamente rilevato che il verbale era stato emesso nel pieno rispetto sia della
normativa che ne disciplina la redazione, sia delle norme concernenti la procedura di
notificazione.
Infatti, il verbale di contestazione della Polizia Municipale di Venaria era risultato conforme
a quanto disposto dall'art. 385 del Reg. di esecuzione e attuazione del c.d.s., in quanto
"verbale redatto con sistemi meccanizzati, con utilizzo del modulo prestampato recante
l'intestazione del Corpo della Polizia Municipale di Venaria"
(cfr., ad es., Cass. n. 6065 del
2005 e Cass. n. 20117 del 2006).
Con riferimento, poi, alla notificazione del verbale, il giudice di appello ha conferentemente
richiamato l'applicabilità del principio espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n.
4906 del 3 settembre 2003, alla stregua della quale
"è legittima l'attribuzione del servizio di
notificazione delle violazioni al codice della strada a un operatore economico che ponga a
disposizione dell'amministrazione comunale, per l'espletamento delle funzioni di messo
notificatore, personale destinato a essere investito delle funzioni tipiche della figura
professionale, mediante nomina dello stesso Comune".
Anche l'ultima doglianza risulta palesemente destituita di fondamento, dal momento che
nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente circa l'asserita mancata ripetizione della
segnaletica inerente il limite di velocità con il quale si sarebbero dovuti informare gli utenti
in transito. In ogni caso, gli atti della P.A. godono di una fede privilegiata, ex 2700 c.c. (e
sul punto ne era munito anche il verbale di accertamento in questione circa l'attestazione
della legittimità della contestazione e della sussistenza dei presupposti legali per la sua
elevazione), che può essere confutata solo tramite querela di falso. Tale querela non è
stata proposta dal ricorrente e, dunque, gli atti della P.A. non possono essere intaccati
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dalla censura in questione, come avanzata dalla ricorrente. Peraltro, la giurisprudenza di
questa Corte (cfr. Cass. n. 680 del 2011, ord.) ha anche statuito che in tema di sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada, la circostanza che nel verbale di
contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia
indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante
apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia
stata accertata od ammessa l'esistenza (come verificatosi nel caso di specie).
In definitiva, si riconferma, che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle
forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenendosi la possibile manifesta infondatezza del
ricorso in questione».
Considerato
che, ad avviso del Collegio, non sussistono le condizioni di
evidenza decisoria che, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. (con riferimento specifico alla
richiamata ipotesi enucleata nel n. 5), consentono la definizione del ricorso in camera di
consiglio;
ritenuto
che, pertanto, occorre rimettere la trattazione del ricorso alla
pubblica udienza presso la II Sezione civile;
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la II Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 18 giugno 2013.
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