Ordinanza Interlocutoria Nº 17620 della Corte Suprema di Cassazione, 28-06-2019

Presiding JudgeDORONZO ADRIANA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:17620CIV
Date28 Giugno 2019
Court Rule Number17620
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24511-2017 proposto da:
CALLIPARI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE,
rappresentato
e
difeso
dall'avvocato
1.RANCISCO
GL\NIPA0L0
;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTR\TU RISCOSSIONE già
1
1
<:quitalia sud spa in persona del legale>
.rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell'avvocato
AIUTI ILA NATAI,F„ rappresentata e difesa dall'avvocato
GIUSEPPE MAZZOTTA;
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17620 Anno 2019
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 28/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 444/2017 della CORTE D'APPELLO di
RI:
_,GGIO CALABRIA, depositata il 19/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
CAVAI ,LARO.
RILFNATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza depositata il 19.4.2017, la Corte d'appello di
Reggio Calabria ha dichiarato nullo, per mancata partecipazione
dell'INPS quale ente impositore, il processo di primo grado
promosso da Pietro Callipari nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e
volto alla declaratoria di nullità della notifica delle cartelle esattoriali
recanti l'ingiunzione di pagamento di contributi previdenziali e
dell'intervenuta prescrizione del credito relativo a questi ultimi;
che avverso tale pronuncia Pietro Callipari ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con
controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell'adunanza in camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato memoria;
che, con ordinanza n. 22538 del 2018, questa Sesta sezione civile ha
rimesso alla Quarta sezione civile (Lavoro) controversia affatto
sovrapponibile alla presente, sul rilievo del valore nomofilattico che
assumerebbe sia in ragione della necessità di operare un raffronto
tra l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, e l'art. 39, d.lgs. n.
112/1999, sia a causa della necessità di qualificare una domanda
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
giudiziale come la presente, in ipotesi riconducibile, in via
alternativa, ad un'azione di accertamento negativo del credito
previdenziale o, stante la dedotta omessa notifica della cartella
richiamata nell'estratto di ruolo, ad un procedimento esecutivo
viziato, con differenti implicazioni circa la legittimazione
contraddire del concessionario
e
della partecipazione necessaria
dell'ente impositore;
che, pertanto, non ravvisandosi le condizioni per la definizione in
camera di consiglio, anche la presente controversia va rimessa alla
Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza;
P. Q. M.
I,a Corte rimette la causa alla Quarta sezione per la trattazione in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16.4.2019.
II, PRESIDENTE
Adriana Doronzo
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT