Ordinanza Interlocutoria Nº 15534 della Corte Suprema di Cassazione, 22-06-2017

Presiding JudgeSPIRITO ANGELO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:15534CIV
Date22 Giugno 2017
Court Rule Number15534
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21461-2014 proposto da:
MINISTERO DIFESA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, in
persona dei rispettivi MINISTRI
pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
AEROLINEE
ITAVIA
S.P.A.
IN
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA;
- intimata -
Nonché da:
AEROLINEE
ITAVIA
S.P.A.
IN
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Liquidatori Ing. ANDREA
CARLI, Dott. ANTONIO GUARINO e Prof. ROBERTO SERRENTINO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio
dell'avvocato GIUSEPPE ALESSI, che la rappresenta e difende
1
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15534 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 22/06/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
unitamente agli avvocati FABRIZIO CRISCUOLO, ANDREA MARIA
AZZARO giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI;
- intimati
-
avverso la sentenza non definitiva n. 4726/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2012, e avverso la sentenza
definitiva n. 5247/2013 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata
il 4/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato MASSIMO GIANNUZZI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE ALESSI;
udito l'Avvocato FABRIZIO CRISCUOLO;
udito l'Avvocato ANDREA MARIA AZZARO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale
e del
10
e 2° motivo del ricorso incidentale, accoglimento del 3° motivo
del ricorso incidentale.
RITENUTO
1. - che la società Aerolinee Itavia S.p.A. (di seguito anche Itavia)
convenne in giudizio il Ministero della difesa, il Ministero dei trasporti e
il Ministero dell'interno, per sentirli condannare al risarcimento dei
danni patiti a seguito della sciagura area verificatisi nel cielo di Ustica
il 27 giugno 1980, in occasione della quale era andato distrutto il DC
9/10-I-TIGI di proprietà di essa attrice ed erano decedute 81 persone;
che si costituì successivamente la Aerolinee Itavia S.p.A. in
amministrazione straordinaria, facendo proprie le domande avanzate
dall'attrice;
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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