Ordinanza Interlocutoria Nº 14329 della Corte Suprema di Cassazione, 06-06-2013

Presiding JudgeLUCCIOLI MARIA GABRIELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2013:14329CIV
Court Rule Number14329
Date06 Giugno 2013
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
T.A.
p
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21376-2011 proposto da:
B.A.
(c.f.
(omissie)
T.A.
(c.f.
i
(omissis)
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE MAZZINI
114/B, presso l'avvocato ROBERTO DI MATTEI (STUDIO
ASSOCIATO COLETTA), che le rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FRANCESCO BILOTTA, ANNA
MARIA TONIONI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti
-
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
E STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA
SEGUENTE
I
NNOTAZIONE: IN
FASO DI DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:
B.A.
i
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14329 Anno 2013
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: ACIERNO MARIA
Data pubblicazione: 06/06/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
ALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, COMUNE DI FINALE
EMILIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
-
intimati
-
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA
depositato il
18/05/2011iPt.U
9
1
,10)10.6-.
;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/02/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per i ricorrenti, gli Avvocati ANNA MARIA
TONIONI e FRANCESCO BILOTTA che hanno chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato dello
Stato ATTILIO BARBIERI che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
T.A.
B.A.
OSCURATA
RITENUTO IN FATTO
B.A.
unito
in matrimonio con
T.A.
ha
proposto
domanda
di
rettificazione di sesso ed attribuzione del sesso
femminile al Tribunale di Bolo
g
na. Il coniu
g
e è stato
re
g
olarmente citato in
g
iudizio. Il P.M. vi ha
partecipato ai sensi dell'art. 70 cod. proc. civ. Con
sentenza n. 23 del 2009, passata in
g
iudicato, il
Tribunale ha disposto la rettificazione di sesso con
attribuzione di sesso femminile e modifica del prenome
della parte ricorrente in
A.
Nella pronuncia
si è ordinato all'ufficiale di stato civile del Comune
di Mirandola di provvedere alla rettifica dell'atto di
nascita relativo ad
B.A.
in conformità
alla sentenza pronunciata, ex art. 2 1. n. 164 del
1982.
In data 16/10/2009 la sentenza del Tribunale di Bolo
g
na
è stata annotata a mar
g
ine dell'atto di matrimonio,
trascritta nel Re
g
istro de
g
li atti dello stato civile
di Finale Emilia e nel Re
g
istro de
g
li atti di
matrimonio del Comune di Bolo
g
na. L'annotazione
ese
g
uita è la se
g
uente :
Bologna
in data
dove è
scritto "maschile" ad indicare il sesso del nato debba
leggersi
ed intendersi "
femminile" e là dove è scritto
"con
sentenza
n.
23/2009
del
Tribunale
di
l'atto
di
nascita
di
B.A.
14/10/2009
è
stato
rettificato
in modo
che
"Alessandro"
ad indicare
il nome
debba
leggersi
coniuge
di
ha assunto il nuovo prenome
come da annotazione apposta
"Alessandra", pertanto
B.A.
all'atto di nascita n.
(om
issis)
(omissis)
Oltre a tale annotazione in
3
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