Ordinanza Interlocutoria Nº 12057 della Corte Suprema di Cassazione, 17-05-2013

Presiding JudgeMERONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:12057CIV
Date17 Maggio 2013
Court Rule Number12057
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2012
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3873-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CHIUPPANO in persona del Sindaco pro
tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA
63210(.; SANTAMAURA 49, presso lo studio dell'avvocato SALACCHI
GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato TUROLLA
ALESSANDRO giusta delega a margine;
- controricorrente
-
avverso la sentenza n. 59/2011 della COMM.TRIB.REG. di
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12057 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 17/05/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
-
*VENEZIA, depositata il 10/05/2011;
ita la relazione della causa svolta nella pubblica
..
udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l'Avvocato VARONE che ha
chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato TUROLLA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udienza 25.10.2012
25.10.2012
n. 17
Merone
RG n 3873/2012
Agenzia delle Entrate c/ Comune Chiuppano
avviso irrogativo sanz.amm. + interessi mora tassa cone. gov
.
anno 2006
Camera consiglio riconvocata il 18.12.2012
NB: la eccezione di estensione di giudicato esterno su questione
pregiudiziale potrebbe essere fondata
(sent. CTP Vicenza 6.11.2009 n. 100,
passata in giudicato —vedi attestazione della Segreteria CT?, doc 4 resistente-
ed eseguita in esito a giudizio di ottemperanza definito con sentenza CTR
Veneto 14.2.2011 n. 32 —doc 5 resistente-, relativa ad altro giudizio avente ad
oggetto il
riconoscimento del diritto al rimborso della tassa
per gli anni 2006-
2008) :
evidentemente se viene meno il fatto impositivo presupposto,
viene conseguentemente meno anche il fondamento della pretesa
sanzionatoria. TUTTAVIA non essendo state prodotte copie delle
predette sentenze NON possiamo accertare se le stesse si riferiscano
effettivamente alla TASSA ed all'ANNO 2006
Inoltre occorre rilevare che la sentenza di primo grado, nella presente
causa, aveva annullato l'avviso di irrogazione di sanzione
"per difetto di
legittimazione passiva del Comune destinatario dell'avviso di accertamento
impugnato"
(cfr. premesse sentenza CTR): sul punto non è dato conoscere
se la Agenzia abbia formulato motivi di gravame (non conosciamo i motivi
di gravame). La CTR ha pronunciato "implicitamente" sul punto della
legittimazione passiva del Comune, ritenendo di
"aderire a quanto statuito
dai primi Giudici nel merito"
in ordine alla non debenza della tassa in
quanto abrogata (ma i primi giudici non si erano arrestati alla questione
della legittimazione ????)
CHE DOBBIAMO FARE ?? : allego schema ordin. rimess. SSUU
RG 3823/2012
ric.Ag.Entrate c/Comune Limana
1
Cons. rel.
Stefano Olivieri
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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