Ordinanza Interlocutoria Nº 12052 della Corte Suprema di Cassazione, 17-05-2013

Presiding JudgeMERONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:12052CIV
Date17 Maggio 2013
Court Rule Number12052
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2940-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CAMPODARSEGO, COMUNE DI PIOMBINO DESE,
COMUNE DI LOREGGIA, in persona dei rispettivi Sindaci
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
SANTAMAURA 49, presso lo studio dell'avvocato SALACCHI
GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato TUROLLA
ALESSANDRO giusta delega a margine;
- controri correnti -
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12052 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 17/05/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso
il
provvedimento
n.
118/2011
della
e
COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 14/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l'Avvocato VARONE che ha
chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato TUROLLA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RG n. 2940/2012
Il Collegio
alla camera di consiglio riconvocata in data 18 dicembre 2012
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato in fatto
Con sentenza in data 14.10.2011 n. 118 la Commissione tributaria della
regione Veneto ha rigettato l'appello proposto dall'Ufficio di Padova della
Agenzia delle Entrate e dichiarato obbligata l'Amministrazione finanziaria
a rimborsare ai Comuni di Campodarsego, Loreggia e Piombino Dese le
somme dagli stessi indebitamente versate per gli anni 2006-2008 a titolo di
tassa sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata
al Dpr n. 641/1972.
I Giudici di appello ritenevano insussistente il presupposto impositivo
individuato nel
"contratto di abbonamento sostitutivo della licenza"
stipulato dall'utente con il gestore erogatore del servizio radiomobile
pubblico di terrestre di comunicazione, in quanto:
-
la norma dell'art. 318 Dpr n. 156/1973 che originariamente prevedeva
tale equiparazione ed al quale si riferiva l'art. 21 della Tariffa allegata al
Dpr n. 641/1972, era stata espressamente abrogata dall'art. 218 del Dlgs n.
259/2003
-
in ogni caso l'art. 21 Tariffa allegata al Dpr n. 641/1972 doveva
ritenersi implicitamente abrogato dalla nuova normativa introdotta dal Dlgs
n. 259/2003 Codice delle comunicazione che aveva ridisciplinato la intera
materia dei servizi di comunicazioni, dovendo altresì escludersi una
reviviscenza del predetto art. 21 Tariffa determinata dalla legge n. 244/2007
i
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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