Ordinanza Interlocutoria Nº 11751 della Corte Suprema di Cassazione, 03-05-2019

Presiding JudgeGENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:11751CIV
Date03 Maggio 2019
Court Rule Number11751
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 6823/2018 proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende
ope legis;
-ricorrente -
contro
Sowe Haruna, alias Suwe Haruna, domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall'avvocato Benzoni Martino, giusta procura
in calce al controricorso;
-controricorrente -
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11751 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 03/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 644/2017 della CORTE D'APPELLO di
TRIESTE, depositata il 03/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/04/2019 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE
1.-
La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 3 agosto 2017,
ha parzialmente accolto il gravame di Sowe Haruna, alias Suwe
Haruna, cittadino del Gambia, avverso l'impugnata ordinanza di
rigetto delle sue domande di riconoscimento della protezione
internazionale, riconoscendogli la sola protezione umanitaria, in
considerazione del «non perfetto stato di sicurezza» esistente nel suo
Paese, interessato da una «incerta e difficile fase di transizione
sociale da un modello governativo di stampo totalitario con uno
dichiaratamente democratico».
2.-
Il
Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione,
con il quale si è lamentato del riconoscimento del permesso di
soggiorno per motivi umanitari solo in considerazione del rischio di
subire un procedimento penale in patria, senza acquisire alcun
elemento probatorio al riguardo (primo motivo), né accertare
l'esistenza di una significativa compromissione dei suoi diritti
fondamentali inviolabili in caso di rimpatrio, né valutare le condizioni
di vulnerabilità in correlazione con le condizioni di partenza nel Paese
di origine e con la storia personale del richiedente, ma valorizzando
genericamente la situazione di «fermento» e di «non perfetta
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sicurezza» esistente nel suo Paese (secondo motivo). Il cittadino
straniero ha resistito con controricorso.
3.-
All'adunanza camerale del 30 ottobre 2018, fissata a norma
dell'art. 380 bis.1 c.p.c., questa Corte - rilevato d'ufficio che il 5
ottobre 2018 era entrato in vigore il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113,
avente ad oggetto, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, con
particolare riguardo a «disposizioni in materia di rilascio di speciali
permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di
immigrazione», che poteva assumere rilevanza per la decisione del
ricorso in esame, con riferimento sia all'oggetto della domanda di
protezione e ai fatti dedotti, che al motivo di diritto posto a
fondamento dell'impugnazione - ha assegnato termine alle parti per
dedurre, ai sensi del disposto dell'art. 384, comma 4, c.p.c., non
essendosi sulla suddetta questione sviluppato il contraddittorio tra le
parti.
4.-
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte; il
controricorrente da depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.-
Sulla predetta questione di diritto - rilevante nella specie
poiché la prospettazione della censura impone l'individuazione
preliminare del paradigma legislativo applicabile alla domanda di
riconoscimento del titolo di soggiorno per ragioni umanitarie - è
intervenuta, di recente, la sentenza n. 4890 del 23 gennaio 2019 con
la quale questa Corte ha enunciato il seguente principio:
«La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito
nella legge n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la
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