Ordinanza Interlocutoria Nº 11750 della Corte Suprema di Cassazione, 03-05-2019

Presiding JudgeGENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:11750CIV
Court Rule Number11750
Date03 Maggio 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 6789/2018 proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
-ricorrente -
contro
Ceesay Alhagie, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato Benzoni Martino, giusta procura in calce al
controricorso;
-controricorrente -
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11750 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 03/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 647/2017 della CORTE D'APPELLO di
TRIESTE, pubblicata il 03/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/04/2019 dal cons. LAMORGESE ANTOP
,
JI0 PIETRO.
RILEVATO CHE
1.-
La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 3 agosto 2017,
ha parzialmente accolto il gravame di Ce.esay Alhagie, cittadino del
Gambia, avverso l'impugnata ordinanza di rigetto delle sue domande
di riconoscimento della protezione internazionale, riconoscendogli
soltanto la protezione umanitaria, sulla base del presupposto del suo
radicamento nel tessuto sociale italiano, «nel quale studia e coltiva i
suoi principali legami mentre in Gambia non ha rapporti familiari di
rilievo» e tenuto conto della «sicura prognosi di insormontabili
difficoltà di immediata reintegrazione nel Paese di origine», visto che
«la permanenza in Italia per due anni gli consentirebbe di consolidare
la sua preparazione professionale e di attrezzarsi meglio per il rientro
in Gambia».
2.-
Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione,
con il quale si è doluto del riconoscimento del permesso di soggiorno
per motivi umanitari, all'esito di un'apodittica assimilazione del
disagio da rimpatrio alla privazione dei diritti fondamentali; la Corte
avrebbe basato la decisione su un generico «stato di fermento»
esistente nel suo Paese, il quale verserebbe in una «incerta e difficile
fase di transizione sociale da un modello governativo di stampo
totalitario con uno dichiaratamente democratico», e sulla difficoltà di
reinserirsi nel suo ambiente originario, senza tuttavia valutare in
concreto la situazione particolare del soggetto né la compromissione
dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio, e limitandosi ad
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avere riguardo alla situazione del suo Paese di origine in termini
generali e astratti. Il cittadino straniero ha resistito con controricorso.
3.-
All'adunanza camerale del 30 ottobre 2018, fissata a norma
dell'art. 380 bis.1 c.p.c., questa Corte - rilevato d'ufficio che il 5
ottobre 2018 era entrato in vigore il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113,
avente ad oggetto, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, con
particolare riguardo a «disposizioni in materia di rilascio di speciali
permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di
immigrazione», che poteva assumere rilevanza per la decisione del
ricorso in esame, con riferimento sia all'oggetto della domanda di
protezione e ai fatti dedotti, che al motivo di diritto posto a
fondamento dell'impugnazione - ha assegnato termine alle parti per
dedurre, ai sensi del disposto dell'art. :384, comma 4, c.p.c., non
essendosi sulla suddetta questione sviluppato il contraddittorio tra le
parti.
4.-
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte; il
controricorrente da depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.-
Sulla predetta questione di diritto - rilevante nella specie
poiché la prospettazione della censura impone l'individuazione
preliminare del paradigma legislativo applicabile alla domanda di
riconoscimento del titolo di soggiorno per ragioni umanitarie - è
intervenuta, di recente, la sentenza n. 4890 del 23 gennaio 2019 con
la quale questa Corte ha enunciato il seguente principio:
«La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito
nella legge n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la
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