Ordinanza Interlocutoria Nº 11749 della Corte Suprema di Cassazione, 03-05-2019

Presiding JudgeGENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:11749CIV
Court Rule Number11749
Date03 Maggio 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 14044/2017 proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende
ope legis;
-ricorrente -
contro
Reza Mustakim Miah (alias Raga Mustakim Miah), elettivamente
domiciliato in Roma, Via Augusto Ribory n. 26, presso lo studio
dell'avvocato Pensiero Anna, rappresentato e difeso dall'avvocato
Cavicchi Edoardo, giusta procura in calce al controricorso;
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11749 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 03/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
-controricorrente -
avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
pubblicata il 18/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/04/2019 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa
LUISA DE RENZIS, che ha chiesto di applicare il regime sostanziale di
cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998.
RILEVATO CHE
1.-
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 18 aprile 2017,
ha parzialmente accolto il gravame di Raga Mustakim Mihah, cittadino
bengalese, avverso l'impugnata ordinanza con la quale il tribunale
aveva rigettato le sue domande di riconoscimento della protezione
internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria),
riconoscendogli soltanto la protezione umanitaria, sulla base del
presupposto del suo inserimento nel contesto sociale e del
raggiungimento dell'indipendenza economica, essendo stato assunto
dal datore di lavoro a tempo pieno.
2.-
Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione, con
il quale si è doluto del riconoscimento del permesso di soggiorno per
motivi umanitari «solo in ragione del fatto che il richiedente ha - nelle
more del processo - ottenuto un lavoro e dunque a suo dire sarebbe
inserito nel contesto sociale», ma senza che sussistano seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano, rappresentati da situazioni di
vulnerabilità non rientranti nelle misure tipiche, ma caratterizzate da
un'esigenza qualificabile come umanitaria (per problemi sanitari,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
alimentari, di assistenza a minori ecc.) e senza tener conto che
l'indipendenza economica è stata raggiunta dallo straniero in pendenza
del giudizio sull'ammissibilità della protezione sussidiaria, a lui
comunque non spettante, come riconosciuto dalla stessa Corte
d'appello. Il cittadino straniero ha resistito con controricorso,
evidenziando anche la difficile situazione generale in cui versa il suo
Paese ove sono a rischio i diritti fondamentali della popolazione.
3.-
All'adunanza camerale del 30 ottobre 2018, fissata a norma
dell'art. 380 bis.1 c.p.c., questa Corte - rilevato d'ufficio che il 5 ottobre
2018 era entrato in vigore il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, avente ad
oggetto, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, con particolare
riguardo a «disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di
soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in
materia di protezione internazionale e di immigrazione», che poteva
assumere rilevanza per la decisione del ricorso in esame, con
riferimento sia all'oggetto della domanda di protezione e ai fatti dedotti,
che al motivo di diritto posto a fondamento dell'impugnazione - ha
assegnato termine alle parti per dedurre, ai sensi del disposto dell'art.
384, comma 4, c.p.c., non essendosi sulla suddetta questione
sviluppato il contraddittorio tra le parti.
4.-
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte; il
controricorrente da depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.-
Sulla predetta questione di diritto - rilevante nella specie poiché
la prospettazione della censura impone l'individuazione preliminare del
paradigma legislativo applicabile alla domanda di riconoscimento del
titolo di soggiorno per ragioni umanitarie - è intervenuta, di recente,
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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