Ordinanza Interlocutoria Nº 08944 della Corte Suprema di Cassazione, 29-03-2019

Presiding JudgeD'ASCOLA PASQUALE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:8944CIV
Date29 Marzo 2019
Court Rule Number08944
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2241-2018 proposto da:
ERICSSON
TELECOMUNICAZIONI
SPA,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO, GULLI, 11, presso lo
studio dell'avvocato GIUSEPPE SARTORIO, che la rappresenta
e difende;
CONDOMINIO TERRACINA, VIA GENOVA N. 7, PESCARA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO, GULLI, 11,
presso lo studio dell'avvocato IVAN PIETROLUONGO, che lo
rappresenta e difende
- ricorrenti -
contro
RAPPOSELLI CORRADO, SPADA CONCETTA, rappresentati e
difesi dall'avvocato DARIO BINI;
- controricorrenti -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8944 Anno 2019
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 29/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1522/2017 della CORTE D'APPELLO
DELL'AQUILA, depositata 1'11/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. IGNAZIO PATRONE, il quale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del
ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati PIETROLUONGO, SARTORIO e LIBERATORE,
per delega dell'Avvocato BINI.
/
/
Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ed il Condominio Terracina di
via Genova 7, Pescara, hanno proposto distinti ricorsi,
entrambi notificati il 18 gennaio 2018, avverso la sentenza n.
1522/2017 della Corte d'Appello dell'Aquila, depositata 1'11
agosto 2017.
Resistono con controricorso Corrado Rapposelli e Concetta
Spada
Corrado Rapposelli e Concetta Spada, titolari di un'unità
immobiliare con annesso lastrico solare, posta al settimo piano
dell'edificio del Condominio Terracina di via Genova 7, Pescara,
domandarono la declaratoria di illegittimità della deliberazione
assembleare del 28 maggio 2008, che aveva approvato
l'installazione di un impianto ripetitore di telefonia cellulare
della Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. sul lastrico
condominiale di 15 metri quadrati, in assenza della necessaria
unanimità ed in violazione dell'art. 6 del regolamento
condominiale, il quale vieta le innovazioni che rendano
inservibili le parti comuni al godimento di ciascun partecipante.
Il Tribunale di Pescara accolse la domanda con sentenza del 25
Ric. 2018 n. 02241 sez. 52 - ud. 13-03-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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