Ordinanza Interlocutoria Nº 02964 della Corte Suprema di Cassazione, 31-01-2019

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:2964CIV
Date31 Gennaio 2019
Court Rule Number02964
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13168-2012 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del 7"
Presidente del Consiglio in carica, domiciliata
ex lege
in ROMA, VIA
/
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui è difesa per legge;
- ricorrente-
contro
A. T.
, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO
ORBITELLI 31, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ZENO
ZENCOVICH, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
UMBERTO OLIVA e FRANCESCO BRACCIANI, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO;
- intimata -
1
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2964 Anno 2019
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 31/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
,;(
zgD
Rg. n. 13168/2012
avverso la sentenza n. 106/2012 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIOVANNI PALATIELLO;
udito l'Avvocato UMBERTO OLIVA;
emessa ordinanza interlocutoria n. 1196/2018 ai sensi dell'art.
384, terzo comma, c.p.c., con conseguente riconvocazione del
Collegio in data 10 ottobre 2018;
emessa, in data 2 novembre 2018, ulteriore ordinanza
interlocutoria ai sensi de(l'art. 384, terzo comma, c.p.c., con
conseguente riconvocazione del Collegio in data 29 gennaio 2019.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
A) 1. Le questioni pregiudiziali (principale e condizionata).
2)
Questa Corte Suprema di Cassazione, giudice di ultima istanza,
ritiene di dover sottoporre a codesta Corte di giustizia dell'Unione
europea (di seguito: CGUE) domanda di pronuncia pregiudiziale, ai
sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE, in ordine alle seguenti questioni di
interpretazione del diritto dell'Unione (di seguito anche: diritto
eurounitario), la cui soluzione si impone come necessaria ai fini
della decisione della controversia pendente dinanzi a sé.
3)
Dica la CGUE [nelle circostanze proprie della causa principale:
concernente un'azione di risarcimento danni proposta da cittadina
italiana, residente stabilmente in Italia, contro lo Stato-Legislatore
per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli
obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29
aprile 2004, "relativa all'indennizzo delle vittime del reato", e, in
particolare, dell'obbligo, ivi previsto dall'art. 12, par. 2, a carico
degli Stati membri, di introdurre, entro il
10
luglio 2005 (come
stabilito dal successivo art. 18, par. 1), un sistema generalizzato di
tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro,
in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali
(compreso il reato di violenza sessuale, di cui l'attrice è stata
vittima), nelle ipotesi
in
cui le medesime siano impossibilitate a
conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei
danni subiti]:
a)
se -
in
relazione alla situazione di intempestivo (e/o
incompleto) recepimento nell'ordinamento interno della
direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004,
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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