Ordinanza Interlocutoria Nº 02395 della Corte Suprema di Cassazione, 29-01-2019

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:2395CIV
Date29 Gennaio 2019
Court Rule Number02395
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Ordinanza Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 15953/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
SILCOMPA Spa,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo
Zoppini, Giuseppe Pizzonia e Alessandro Fruscione, con domicilio
eletto presso lo studio dei primi due, in Roma, via della Scrofa n.
57, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 45/37/10, depositata il 22 aprile 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2018
dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Federico Sorrentino, che ha concluso per !raccoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2395 Anno 2019
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 29/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito l'Avv. dello Stato Paola Zerman per l'Agenzia delle dogane
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito l'Avv. Giuseppe Russo Corvace per la contribuente che ha
concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.
Silcompa Spa effettuava, tra il 1995 e il 1996, cessioni di
alcool etilico in sospensione d'imposta verso la Grecia.
2.
Nel gennaio 2000 l'Ufficio Tecnico di Finanza di Reggio Emilia
eseguiva una verifica (con attivazione della procedura di
cooperazione amministrativa ex artt. 19 Direttiva n. 92/12/CEE e 7
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise - TUA)),
accertando che i documenti amministrativi di accompagnamento
(DDA) delle partite d'alcool spedite dal Silcompa Spa non erano
mai stati ricevuti dalla Dogana greca e i timbri apposti erano falsi.
L'Agenzia delle dogane, dunque, emetteva tre avvisi di pagamento
(n. 5/2000, n. 15/2000, n. 18/2000) per il recupero delle accise
non versate per complessivi C 6.296.495,47. Avverso detti avvisi
Silcompa Spa proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Bologna, la
cui decisione era impugnata dall'Agenzia delle dogane innanzi alla
Corte d'Appello di Bologna, ove è tuttora pendente.
3.
Nel gennaio 2005 la Dogana di Atene, in relazione alle
medesime operazioni di cessioni intracomunitarie, emetteva "atti di
addebito delle accise", fondati sul presupposto della raggiunta
prova dell'illegale immissione in consumo nel territorio ellenico
dell'alcool etilico, spedito dalla Silcompa Spa a società "fantasma".
Tale accertamento si fondava, per quanto affermato dalle parti, da
pregresse indagini penali sfociate nella sentenza del Tribunale
penale di primo grado del Pireo (di data sconosciuta) che aveva
accertato l'effettivo arrivo della merce presso gli operatori ellenici e
la fraudolenta immissione in consumo dei prodotti.
4.
In data 31 gennaio 2005 l'Amministrazione finanziaria
ellenica avanzava, in forza dell'art. 7 Direttiva 76/308/CEE, come
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