Ordinanza Interlocutoria Nº 00808 della Corte Suprema di Cassazione, 15-01-2019
Presiding Judge | PETITTI STEFANO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2019:808CIV |
Court Rule Number | 00808 |
Date | 15 Gennaio 2019 |
Court | Seconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17267/2016 R.G. proposto da
Eritreo
Paolo,
nato
a
Napoli
1'01/02/1953
(C.F.:
RTRPLA52B01F839N), rappresentato e difeso, giusta procura
speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Ester Peritano del Foro di
Benevento (C.F. PRFSTR56L67F839U), con la quale elettivamente
domicilia in Roma, alla Via Paolo Emilio n. 7 (Studio Legale Peritano
- Di Giacomo & Partners);
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia,
in persona del Ministro
pro tempore,
con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i
cui Uffici, siti in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
-
controricorrente-
avverso il decreto n. 48/2016 emesso dalla CORTE D'APPELLO di
PERUGIA in data 20/01/2016 e non notificato;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 808 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 15/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del
19/04/2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale Dott.
Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 29.4.2008, Eritreo Paolo chiedeva alla
Corte di Appello di Roma l'equa riparazione per l'asserita
irragionevole durata di un giudizio civile celebrato davanti al
Tribunale di Benevento. La Corte capitolina, con decreto del
16.3.2012, accoglieva la domanda. Non avendo l'Amministrazione
adempiuto spontaneamente all'obbligo di pagamento, l'Eritreo
promuoveva, con ricorso notificato il 19.7.2013, giudizio di
ottemperanza, definito con sentenza pubblicata il 13.5.2014.
Con ricorso depositato il 22.12.2014 l'interessato chiedeva alla
Corte d'Appello di Perugia l'equo indennizzo per l'irragionevole
durata del precedente giudizio "Pinto", sostenendo la violazione del
proprio diritto ad una durata ragionevole del processo.
Con decreto del 20.1.2016, il consigliere designato rigettava il
ricorso perché - esclusa la possibilità di considerare unitariamente il
procedimento di cognizione e quello di ottemperanza - tardivo
quanto al giudizio di cognizione ed infondato quanto a quello di
ottemperanza.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l'Eritreo, sostenendo
che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il giudizio di equa
riparazione e l'eventuale successiva fase di esecuzione debbono
considerarsi un
unicum,
sicchè egli aveva il diritto di richiedere, di
fronte al giudice nazionale, l'equa riparazione per il giudizio "Pinto"
precedente e tale diritto egli poteva esercitare - così come aveva
fatto - entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza resa
nel giudizio di ottemperanza, che aveva concluso il precedente
giudizio "Pinto".
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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