Ordinanza Interlocutoria Nº 00807 della Corte Suprema di Cassazione, 15-01-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:807CIV
Court Rule Number00807
Date15 Gennaio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20020/2016 R.G. proposto da
Cecconi Patrizia,
nata a Roma il
14/07/1961 (C.F.:
CCCPRZ61L54H501K) ed ivi residente alla Via S. Agata di Esaro n.
21/e, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovambattista Ferriolo
(C.F.: FRRGMB45H15E923M) e Ferdinando Emilio Abbate (C.F.:
BBTFDN61S08L126L) e presso il loro studio elettivamente
domiciliata, in Roma al Viale Mazzini n. 114/B, come da procura
apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia,
in persona del Ministro
pro tempore,
con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i
cui Uffici, siti in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
-
controrícorrente-
)
( ,
Civile Ord. Sez. 2 Num. 807 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 15/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto n. 318/2016 emesso dalla CORTE D'APPELLO di
PERUGIA in data 08/02/2016 e non notificato;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del
19/04/2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale Dott.
Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ricorso presentato in data 24 settembre 2015 Cecconi Patrizia
chiedeva l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo
relativamente ad un giudizio ex L. 89/2001 svoltosi dinanzi alla
Corte di Appello di Roma e, successivamente, presso la Corte di
Cassazione, al quale aveva fatto seguito una procedura esecutiva
mobiliare, non avendo il Ministero provveduto ad effettuare il
relativo pagamento entro il termine dilatorio di sei mesi.
L'adita Corte d'appello dava atto della
medio tempore
intervenuta
pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite n. 6312/2014 e della
successiva ordinanza n. 1382/2015, con la quale le sezioni semplici
avevano nuovamente investito le sezioni unite sulla questione di
particolare importanza riguardante il coordinamento del principio
dell'unicità dei giudizi di cognizione ed esecuzione, applicabile
anche in ordine al computo del tempo ai fini della valutazione della
durata ragionevole od irragionevole di un processo, con la
previsione di un termine di decadenza, così come stabilito nell'art.
4 della I. n. 89 del 2001 (nella versione
ratione temporis
applicabile, ovvero quella in vigore fine al giorno 11/8/2012), di sei
mesi decorrente dai momento in cui la decisione è divenuta
definitiva.
Indi, alla luce della menzionata pronuncia, la corte territoriale, con
decreto del 6.10.2015, rigettava il ricorso, evidenziando che nel
caso di specie l'esecuzione forzata fosse iniziata quando il termine
di decadenza per l'azione ex I. n. 89/2001 si era verificato e che,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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