Ordinanza Interlocutoria Nº 00806 della Corte Suprema di Cassazione, 15-01-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:806CIV
Court Rule Number00806
Date15 Gennaio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19786/2016 R.G. proposto da
Falcetti Armando,
nato a Longone Sabino (RI) il 01/01/1943
(C.F.: FLCRND43A01E681F) e residente in Roma, alla Via
Gasperina n. 235, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giovambattista Ferriolo (C.F.: FRRGMB45H15E923M) e Ferdinando
Emilio Abbate (C.F.: BBTFDN61S08L126L) e presso il loro studio
elettivamente domiciliato, in Roma al Viale Mazzini n. 114/B, come
da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
-
contro
Ministero della Giustizia,
in persona del Ministro
pro tempore,
con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i
cui Uffici, siti in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
- controricorrente - ricorrente incidentale-
Civile Ord. Sez. 2 Num. 806 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 15/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto n. 456/2015 emesso dalla CORTE D'APPELLO di
FIRENZE in data 20/01/2016 e non notificato;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del
19/04/2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale Dott.
Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ricorso presentato in data 4 marzo 2015 Falcetti Armando
chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo per equa riparazione ex
art. 2 I. n. 89/2001 per violazione della Convenzione sulla
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per
non essere stato rispettato il termine ragionevole di durata del
processo in relazione ad un procedimento ex lege
Pinto svoltosi
dinanzi alla Corte di Appello di Perugia e, dopo la fase di legittimità,
per l'ottemperanza, davanti al giudice dell'esecuzione di Roma,
avendo avuto lo stesso la durata complessiva di anni 4 e mesi 2
circa, dal 13.5.2010, data di deposito del ricorso dinanzi alla Corte
di Appello di Perugia, all'1.7.2014, data dell'ordinanza di
assegnazione.
Con decreto del 20.3.2015, il consigliere designato ingiungeva al
Ministero della Giustizia di pagare al Falcetti la somma complessiva
di euro 1.000,00, oltre accessori e spese di lite.
Avverso tale decreto proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 5
ter
della I. n. 89/01, il Ministero, eccependo l'incompetenza per
territorio dell'autorità adita e la decadenza ai sensi dell'art. 4 della
predetta legge e dolendosi dell'erroneo calcolo della durata
complessiva del procedimento.
La Corte d'Appello di Firenze, con decreto del 20.1.2016,
accoglieva l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
1) prive di pregio erano le eccezioni di incompetenza (posto che
il procedimento rispetto al quale era lamentata la violazione
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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