Ordinanza Interlocutoria Nº 00740 della Corte Suprema di Cassazione, 19-01-2015

Presiding JudgeROVELLI LUIGI ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:740CIV
Date19 Gennaio 2015
Court Rule Number00740
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15044-2012 proposto da:
VARANO SANDRO, PALMESE ROBERTO, IACOVELLA MARIO, VALERI
ANNA MARIA, VALERI IVANA, PIAZZA GIOVANNI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DORA l, presso
lo studio dell'avvocato VINCENZO CERULLI IRELLI, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSARIO
SICILIANO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
2014
548
contro
Civile Ord. Sez. U Num. 740 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO
Data pubblicazione: 19/01/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
I
SEGRETARIATO
GENERALE
DELLA
PRESIDENZA
DELLA
REPUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonchè contro
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA;
- intimata
-
avverso la decisione n. 2/2012 del Collegio di Appello,
depositata il 17/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
uditi gli avvocati Vincenzo CERULLI IRELLI, Federico
BASILICA dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il dichiarare
ammissibile il ricorso ex art. 111 della Costituzione,
in subordine sollevare il conflitto di attribuzione.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.G. 15044/2012
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso del 26-1 1-20 10 gli odierni ricorrenti, in epigrafe indicati
unitamente ad altri 55 dipendenti del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, chiedevano il riconoscimento del diritto alla corresponsione
delle somme maturate a titolo di indennità perequativa e di indennità di
comando, non più corrisposte dal Segretariato a far data dal loro
inquadramento nei ruoli, avvenuto in data 1-12-2005 (ai sensi del d.P.R. n.
74/N del 18-10-2005, al livello iniziale delle rispettive carriere di appartenenza,
senza il riconoscimento dell'anzianità già maturata e con la soppressione delle
dette indennità), con la condanna dell'amministrazione al pagamento delle
somme quantificate in ricorso per il periodo dal 1-12-2005 al 1-12-2010, oltre
rivalutazione e interessi.
Il Collegio Giudicante di primo grado, con decisione n. 3/2011, respingeva
il ricorso.
Gli odierni ricorrenti proponevano appello avverso la detta decisione
deducendo, tra l'altro, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza,
imparzialità, buon andamento e parità di trattamento economico dei pubblici
dipendenti, non essendo stata calcolata, al momento dell'inquadramento,
l'anzianità maturata, con irrazionale disparità nei confronti dei colleghi già
inquadrati in ruolo, nonché la violazione, nel contempo, dell'art. 20 della Carta
dei diritti fondamentali della UE (chiedendo a tale ultimo proposito la
sospensione del giudizio con la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia
UE).
Il Segretariato generale resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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