Ordinanza illegittima in materia di amianto

AutoreVittorio Angiolini
Pagine233-239
233
dott
Arch. loc. e cond. 3/2015
DOTTRINA
ordinAnzA illegittimA
in mAteriA di AmiAnto
di Vittorio Angiolini (*)
1. È utile, per chiarezza dell’esposizione, anteporre ad
ogni valutazione sull’Ordinanza 17 novembre 2014 del Sin-
daco del Comune di Podenzano talune considerazioni più
generali sulla vigilanza amministrativa pubblica attinente
all’amianto negli edif‌ici di proprietà privata, secondo la
normativa che lo stesso Sindaco di Podenzano richiama.
In primo luogo, va sottolineato che la L. 27 marzo 1992
n. 257, menzionata dal Sindaco di Podenzano, non è pro-
priamente dedicata ad ogni aspetto legato alla presenza
dell’amianto, nonché alla prevenzione e rimozione dei ri-
schi connessi, ma è una legge precipuamente mirata alla
disciplina dell’attività produttiva e d’impresa. I problemi
legati all’amianto negli edif‌ici, soprattutto privati, che non
siano adibiti ad attività appunto produttive e d’impresa,
ovvero e comunque ad attività rivolte al pubblico indistin-
to, sono pertanto toccati dalla L. n. 257 del 1992 solo per
taluni circoscritti prof‌ili.
In particolare, e comunque, i principali rif‌lessi della
L. 257 del 1992 sugli edif‌ici privati, indipendentemente
dall’uso produttivo, imprenditoriale o comunque aperto al
pubblico, sono, per quel che qui maggiormente preme, i
seguenti.
a) Il comma 2, lett. l dell’art. 10 demanda ai piani
regionali, tra l’altro, di disciplinare “il censimento degli
edif‌ici nei quali siano presenti materiali o prodotti con-
tenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità
per gli edif‌ici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di
utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti”.
Come si vede, c’è in questa materia il rinvio ad una precisa
competenza di piano della Regione, con enunciazione di
priorità a cui attenersi nel programmare il censimento; ed
il censimento, come ovvio, non ha come priorità gli edif‌ici
di uso privato, per attività le quali non siano produttive,
imprenditoriali ovvero coinvolgenti il pubblico o la collet-
tività (non per caso, ad essere menzionati, in fondo alla
scala di priorità, sono i “blocchi di appartamenti”); inoltre,
il censimento, deve avere essenzialmente ad oggetto non
ogni e qualunque presenza di amianto, bensì la presenza
di materiali o prodotti pericolosi, in quanto contenenti
“amianto libero o in matrice friabile”.
b) L’art. 12 scandisce poi, ripartendoli tra soggetti pub-
blici e privati, gli adempimenti relativi alla presenza di
amianto negli edif‌ici.
Sotto tale prof‌ilo, i proprietari di immobili sono in
special modo gravati dell’onere di “comunicare alle unità
sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali”
(comma 5). Ma pare chiaro, in base alla legge, che que-
st’onere è limitato ad una pura e semplice “comunicazio-
ne” della riscontrata presenza dei materiali, senza che vi
possa essere un obbligo od un dovere del proprietario, se-
gnatamente privato, di impegnarsi quanto all’analisi, alla
qualif‌icazione ed alla classif‌icazione dell’amianto come
“f‌ioccato o in matrice friabile”.
È infatti alle unità sanitarie locali che, invece, com-
pete non solo il “censimento” della presenza di amianto
con tenuta di “registro in cui è indicata la localizzazione”
(comma 5), ma anche e primariamente di effettuare
“l’analisi del rivestimento degli edif‌ici di cui all’articolo
10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale
degli uff‌ici tecnici erariali e degli uff‌ici tecnici degli enti
locali” (comma 1).
Mentre sono le Regioni, in base all’attività in tal guisa
svolta dalle unità sanitarie locali, a dover assicurare che
«qualora non si possa ricorrere a tecniche di f‌issaggio, e
solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la
rendano necessaria”, sia disposta “la rimozione dei mate-
riali contenenti amianto, sia f‌ioccato che in matrice fria-
bile”, ponendo se del caso il costo di tale bonif‌ica “a carico
dei proprietari degli immobili” (comma 3).
Si noti, peraltro, che la giurisprudenza prevalente, la
quale pure ha ritenuto che questi costi della rimozione
dell’amianto possano andare a carico del privato proprie-
tario dell’immobile anche a prescindere da un’accertata
responsabilità per colpa o dolo, è stata egualmente ferma
nel reputare che le scelte sulla bonif‌ica richiedano un’ap-
posita e “adeguata” istruttoria dalle unità sanitarie locali,
per accertare stante la delicatezza delle operazioni da
compiersi, oltre che le modalità, anche l’effettiva neces-
sità di una tale rimozione, in assenza di altre soluzioni
alternative di riduzione del rischio (v., ad es., Tar Toscana
Firenze, sez. II, 11 dicembre 2010, n. 6722; Tar Campania
Napoli, sez. V, 19 aprile 2007, n. 4992).
Il che mostra bene come la competenza pubblica delle
unità sanitarie locali ad analizzare, qualif‌icare e clas-
sif‌icare l’amianto presente nell’edif‌icio, anche in relazione
al da farsi ed all’eventuale bonif‌ica, non stia tanto o solo
ad alleggerire il peso economico che altrimenti potrebbe
ricadere sui proprietari privati, ma ha una giustif‌icazione
più squisitamente obiettiva: è il carattere complesso e
prettamente tecnico scientif‌ico degli accertamenti sul-
l’amianto, anche in vista della bonif‌ica da eventualmente
imporre, che ha consigliato il legislatore del 1992 a riser-
vare gli accertamenti medesimi a soggetti tecnicamente
specializzati di pubblica amministrazione, come sono le
unità sanitarie locali.
Basta del resto scorrere il testo del D.M. 6 settembre
1994, emesso dal Ministero della sanità anche per gli effet-
ti dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12, comma 2, per rendersi
conto di come gli accertamenti sull’amianto ed i relativi
interventi, sino dalla fase della campionatura, esigano
l’impiego di tecnologie e metodiche anche estremamente
sof‌isticate (si parla, ad es., di “microscopìa elettronica”),
le quali sicuramente eccedono le disponibilità e le ca-

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