n. 124 ORDINANZA 3 - 5 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 5-bis, comma 10, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), e dell'articolo 103, comma 13, della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), promosso dal Consiglio di Stato nei giudizi riuniti tra il Comune di Erbusco ed altra e Le Porte Franche s.c. a r.l. ed altri, con ordinanza del 29 novembre 2011, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di costituzione della Le Porte Franche s.c. a r.l. ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Ettore Ribolzi e Mariano Protto per Le Porte Franche s.c. a r.l. ed altri. Ritenuto che, nel corso di piu' giudizi riuniti di appello avverso sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia - che avevano accolto le impugnazioni proposte da operatori di due centri polifunzionali e commerciali (ubicati rispettivamente nei territori dei Comuni di Erbusco e Corte Franca) riguardo ai provvedimenti con i quali i Comuni competenti avevano negato l'autorizzazione all'apertura generalizzata degli esercizi nei giorni festivi, in ragione della non inclusione del territorio di detti Comuni nel novero degli «ambiti territoriali a forte attrattivita'» per i quali e' invece prevista la deroga al generale divieto di apertura festiva e domenicale -, il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 29 novembre 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 97, 103, 113 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 5-bis, comma 10, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), riprodotto dall'articolo 103, comma 13, della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), anch'esso censurato;

che - rilevato che i territori di entrambi i Comuni interessati erano stati originariamente qualificati «ad economia prevalentemente turistica», e quindi ammessi a godere della deroga all'obbligo di chiusura domenicale prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) - il rimettente osserva che la Regione Lombardia, con la legge regionale 28 febbraio 2007, n. 30 (Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali), ha modificato la legge regionale n. 22 del 2000, eliminando ogni riferimento, nella regolamentazione delle aperture domenicali, ai Comuni ad economia prevalentemente turistica e limitando le deroghe (sempre consentite agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie fino a 250 metri quadrati) ai soli «ambiti territoriali a forte attrattivita'», cosi' definiti in modo puntuale dal censurato comma 10 dell'art. 5-bis con un elenco che comprende, alla lettera b), i «Comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all'allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»;

che la norma in questione, peraltro, e' stata abrogata dall'art. 155, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), ed e' stata...

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