N. 180 ORDINANZA 7 - 8 giugno 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA , Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento vertente tra Smajic Jusuf e il Prefetto di Udine con ordinanza del 29 settembre 2003, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto:

che, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il Giudice di pace di Cividale del Friuli, con ordinanza emessa il 29 settembre 2003 (pervenuta a questa Corte il 5 novembre 2010), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.

che, in fatto, il rimettente rileva che l'opponente, di nazionalita' bosniaca, era stato colto a circolare alla guida della propria autovettura munito di patente di guida bosniaca in corso di validita' (senza averne ancora richiesto la conversione in quella italiana, pur essendo residente in Italia da oltre un anno), e che ai sensi di quanto previsto dalla norma censurata gli era stata contestata la guida con patente scaduta di validita' e gli erano state quindi applicate le sanzioni accessorie del ritiro immediato della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per due mesi ex art. 126, comma 7, dello stesso codice;

che, peraltro, il giudice a quo deduce che l'opponente medesimo (in Italia, insieme alla famiglia, con regolare permesso di soggiorno in validita' e regolare contratto di lavoro con la qualifica di operaio, svolto in localita' distante e mal collegata con mezzi pubblici dal luogo di residenza) si era sollecitamente attivato per la conversione della propria patente bosniaca in quella italiana frequentando i prescritti corsi a pagamento, peraltro non riuscendo a superare la prevista prova scritta a causa della scarsissima conoscenza della lingua italiana;

che il rimettente - considerato che tale prova a quiz, analoga a quella sostenuta per il conseguimento della patente di guida, si svolge esclusivamente in italiano, comportando di fatto l'impossibilita' di superarla per gran parte degli stranieri extracomunitari - rileva che ne' la norma censurata 'ne' altra norma di legge e/o regolamentare prevedono che la conversione nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario possa avvenire, come in molti altri paesi comunitari e non, sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese e che, pertanto, lo stesso sia sostanzialmente e gravemente discriminato nonche', come nel caso in esame privato del veicolo e della patente di guida, sia messo nella condizione di perdere il lavoro e, quindi, di non poter piu' provvedere al sostentamento di se' e della famiglia, il tutto dopo averlo accolto sul territorio nazionale dove lavora regolarmente';

che, per questi motivi, il rimettente ritiene...

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