N. 179 ORDINANZA 7 - 8 giugno 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Tribunale di Rovereto con tre ordinanze del 9 aprile 2004, del 14 maggio 2004 e del 27 gennaio 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 332, 333 e 334 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto:

che il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore analogo, deliberate rispettivamente nelle date del 9 aprile 2004 (r.o. n. 332 del 2010), del 14 maggio 2004 (r.o. n. 333 del 2010) e del 27 gennaio 2003 (r.o. n. 334 del 2010), tutte pervenute presso la cancelleria della Corte costituzionale il 5 ottobre 2010, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo, secondo e terzo comma, 10, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui dispone, nei confronti dello straniero accusato del reato di cui al citato comma 5-ter, che si proceda obbligatoriamente all'arresto ed alla celebrazione del giudizio con rito direttissimo;

che il Tribunale rimettente, in ciascuno dei procedimenti a quibus, e' chiamato a celebrare il giudizio di convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo nei confronti di persona con cittadinanza extracomunitaria, tratta in arresto con l'accusa d'aver violato il comma 5-ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, in ciascuno dei menzionati procedimenti, le parti processuali hanno concordemente eccepito in ordine alla legittimita' costituzionale della norma posta ad oggetto dell'imputazione e del successivo comma 5-quinquies;

che il Tribunale riferisce d'aver sospeso i relativi procedimenti di convalida, contestualmente deliberando le ordinanze di rimessione, e poi disponendo la scarcerazione dei soggetti interessati, per i quali e' stato accordato il prescritto nulla osta all'espulsione;

che le censure del rimettente, formulate tra il gennaio del 2003 ed il maggio del 2004, sono riferite al comma 5-ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo all'epoca vigente, che configurava l'inottemperanza all'ordine di allontanamento come reato contravvenzionale, per il quale, a norma del successivo comma 5-quinquies, era disposto l'arresto obbligatorio;

che dunque si denuncia, in ciascuna delle ordinanze di rimessione, l'anomalia d'una prescrizione di arresto posta con riguardo ad una contravvenzione, e quindi ad un reato per il quale non e' consentita l'applicazione di misure cautelari personali, con conseguente necessita' di liberazione dell'interessato anche nel caso di convalida del provvedimento assunto dalla polizia giudiziaria;

che il Tribunale osserva come i provvedimenti restrittivi ad iniziativa della polizia giudiziaria, nella prospettiva dell'art. 13

Cost. (e dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), si giustifichino solo in quanto misure precautelari, cioe' propedeutiche (in via eccezionale ed urgente) ad una privazione di liberta' disposta dall'autorita' giudiziaria, secondo norme che assicurino il bilanciamento tra la garanzia della liberta' individuale ed altri beni di rango costituzionale;

che nella disciplina censurata, secondo il rimettente, la funzione precautelare era esclusa dalla legge, e l'arresto restava privo di ogni nesso strumentale con la celebrazione del giudizio penale e l'accertamento del fatto punibile, senza per altro trovare giustificazione razionale neppure nelle esigenze del procedimento amministrativo di espulsione, che anzi restava di...

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