N. 168 ORDINANZA 20 - 27 giugno 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 19, 29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 'Disciplina organica del turismo'), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia nel procedimento vertente tra Pollini Retail s.r.l. e l'Unione dei Comuni Aiello-San Vito con ordinanza del 10 febbraio 2011, iscritta al n.

253 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato - in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione questione di legittimita' costituzionale degli articoli 19, 29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 'Disciplina organica del turismo'), in particolare nella parte in cui escludono gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 400, insediati in centri commerciali, dalla possibilita' di usufruire delle deroghe all'obbligo di chiusura festiva e domenicale previste dall'art. 30, comma 2, lettera b), della medesima legge;

che il rimettente premette di dover decidere in ordine alla legittimita' dell'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello-San Vito con il quale e' stato imposto alla societa' Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove e' insediato il centro commerciale 'Palmanova Outlet Village', di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis della legge reg. n. 29 del 2005, come modificati dall'art. 2, comma 47, della legge reg. 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007);

che l'art. 30, comma 2, della legge reg. n. 29 del 2005, nella formulazione antecedente le modifiche introdotte dalla legge reg. n.

12 del 2010, prevedeva che gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a mq.

400, allocati in qualunque zona del territorio comunale potessero determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dagli artt. 28 e 29;

che nel corso dell'anno 2009 un provvedimento di contenuto analogo era stato annullato dal medesimo rimettente sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione 'esercizio isolato', ritenuta idonea a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi;

che, secondo il rimettente, le modifiche normative introdotte dalla legge reg. n. 12 del 2010 precludono tale interpretazione adeguatrice in quanto il termine 'isolati' contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lettera b), e' stato sostituito con il termine 'singoli', con l'ulteriore precisazione che tali devono intendersi quelli non insediati in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'art. 29-bis, e, quindi, anche in un outlet;

che, inoltre, con l'introduzione dell'art. 29-bis, e' stata espressamente estesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad 'ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di...

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