N. 170 ORDINANZA 20 - 27 giugno 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art.

1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art.

1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, promosso dal Giudice di pace di Ravenna, con ordinanza del 5 novembre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 febbraio 2012), iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Ravenna, con ordinanza del 5 novembre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 febbraio 2012), ha sollevato - in riferimento agli articoli 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 3 ed 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271;

che il rimettente censura, in particolare, la disciplina secondo cui il decreto prefettizio di espulsione e' immediatamente esecutivo 'anche se sottoposto a gravame o impugnativa' (comma 3 del citato art. 13), ed e' preclusa al giudice dell'impugnazione la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento fino alla data della camera di consiglio (comma 8 dello stesso art. 13), restando altresi' inibita, per il caso di stranieri espulsi dopo il rigetto della richiesta di asilo, la sospensione del decreto espulsivo 'fino alla definizione del giudizio di primo grado avanti al Tribunale ordinario...

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