N. 7 ORDINANZA 9 - 12 gennaio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 263 del codice civile promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano nel procedimento vertente tra K.A e K.D. con ordinanza del 13 maggio 2011, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile promosso (con citazione notificata il 1° dicembre 2008) da un padre per ottenere la pronuncia di non veridicita' del riconoscimento del figlio naturale dal medesimo effettuato in data 18 agosto 2003 - il Tribunale ordinario di Bolzano, con ordinanza emessa il 13 maggio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 263 del codice civile, 'nella parte in cui non sottopone ad un termine annuale di decadenza il diritto del genitore di esperire l'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicita'';

che il rimettente censura, innanzitutto, la disparita' di trattamento (che sorge confrontando l'azione de qua con quella di disconoscimento di paternita' ex artt. 244 e segg. cod. civ.) tra i minori nati o meno in costanza di matrimonio, giacche' al padre di figlio legittimo e' imposto, a pena di decadenza, di iniziare l'azione di disconoscimento entro il termine annuale decorrente o dalla nascita del figlio o dal momento in cui viene a conoscenza dell'adulterio della moglie, commesso in periodo di presunto concepimento, o ancora dal momento in cui egli sa della propria impotentia generandi, mentre al padre naturale che ha riconosciuto il figlio come proprio, con atto ufficiale, non e' posta limitazione alcuna per l'impugnazione della volontaria dichiarazione effettuata;

che invero, secondo il Tribunale, la situazione del figlio legittimo - il quale, decorso il termine di decadenza, potra' contare sul persistere del legame (e sui diritti economici ed ereditari derivanti dal suo status), a meno che non intenda egli stesso, raggiunta la maggiore eta', promuovere il giudizio di disconoscimento - diverge dalla situazione del figlio naturale, che continua ad essere esposto 'in eterno' al rischio che il dichiarato padre possa ricredersi e impugnare il riconoscimento in ogni momento; e cio' anche in quei casi in cui il riconoscimento sia stato effettuato nel dubbio o addirittura nella piena consapevolezza della non verita' della dichiarazione;

che, pertanto, nel caso dell'impugnazione in esame, il favor minoris rischia di essere sacrificato non tanto al favor veritatis, quanto piuttosto a decisioni soggettive del riconoscente, che per motivi di opportunita' riesce a far cessare unilateralmente ogni vincolo costituito ed ogni responsabilita' liberamente assunta in precedenza con il riconoscimento;

che il giudice a quo, pur consapevole che la questione e' gia' stata rimessa alla Corte costituzionale e decisa con sentenza n.

158 del 1991, ritiene tuttavia che essa meriti nuovo esame alla luce dei numerosi interventi legislativi, diretti ad attuare la piena parita' dei diritti dei figli, minori e non, siano essi nati in costanza di matrimonio o da genitori non sposati;

che, a tale riguardo, egli cita l'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), che ha esteso ai figli nati fuori dal matrimonio la nuova disciplina dell'art. 155 cod. civ. in materia di diritti dei minori in...

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