N. 5 ORDINANZA 9 - 12 gennaio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), promosso dal Giudice di pace di Genova nel procedimento vertente tra P.G. e il Comune di Genova con ordinanza del 12 novembre 2010, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Giudice di pace di Genova, con ordinanza del 12 novembre 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non prevede, per la costituzione in giudizio dei soggetti legittimati passivi indicati nel successivo art. 4-bis, un termine minimo che dovrebbe necessariamente intercorrere tra la data di notifica del ricorso e quella fissata per l'udienza di comparizione delle parti;

che il giudizio a quo ha ad oggetto un ricorso, ex art.

204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni, avverso un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Genova, in data 12 febbraio 2010, per violazione dell'art. 7, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 74,00;

che il Giudice di pace di Genova evidenzia che l'art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2010 ha novellato l'art.

204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, modificando il comma 3 nel senso che segue: 'Il ricorso ed il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della Cancelleria, all'opponente o, nel caso in cui sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis' ed ha introdotto il comma 3-bis, il quale cosi' prescrive: 'tra il giorno...

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