n. 37 ORDINANZA 27 febbraio - 8 marzo 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria"), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 giugno 2012, depositato in cancelleria il 22 giugno 2012 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2012. Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 18-21 giugno 2012 e depositato il successivo 22 giugno (reg. ric. n. 97 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria"), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che l'art. 9, comma 1, prevede che i cacciatori che hanno scelto la caccia da appostamento fisso possano esercitare anche quella da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria, per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione contrasterebbe con l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base al quale il cacciatore non potrebbe in alcun caso praticare insieme le tre forme di caccia appena indicate;

che l'art. 19, comma 2, della legge impugnata, inoltre, derogherebbe, con riferimento alla caccia di selezione agli ungulati, al divieto di cacciare su terreni nevosi, formulato dall'art. 21, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992;

che entrambe le disposizioni statali indicate sarebbero espressive della competenza...

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