N. 306 ORDINANZA 11 - 19 dicembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Tribunale ordinario di Sondrio, sul reclamo proposto da A. D. P., con ordinanza del 23 marzo 2012, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Sondrio, con ordinanza depositata in data 23 marzo 2012, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che la domanda per la corresponsione delle indennita' in favore degli ausiliari del magistrato debba essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di cento giorni dall'espletamento dell'incarico;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare sul reclamo proposto avverso il provvedimento col quale era stata rigettata, perche' tardivamente presentata, la domanda della dott.ssa A. D. P. - incaricata, unitamente ad altri consulenti tecnici, dal pubblico ministero presso il Tribunale di Sondrio di svolgere attivita' di consulenza medico-legale nel corso di una indagine penale - volta ad ottenere la liquidazione dei compensi a lei spettanti;

che, come precisato dal giudice a quo, il rigetto della domanda presentata dalla reclamante era dovuto alla circostanza che essa era pervenuta alla locale Procura della Repubblica in data 18 agosto 2010, la' dove l'elaborato, collettivamente redatto dal collegio dei consulenti, era stato depositato in data 12 marzo 2010;

che, pertanto, sebbene l'istante avesse avuto notizia dell'avvenuto deposito solo il 7 luglio 2010, la sua domanda era stata rigettata 'essendo decorso il termine di cento giorni dalla presentazione prescritto a pena di decadenza';

che, osserva il rimettente, sulla base dei ricordati dati di fatto ed applicata la normativa vigente, costituita dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, siffatta decisione era corretta, tuttavia, egli aveva avvertito 'il senso dell'ingiustizia' nel confermare la decadenza dal...

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