N. 305 ORDINANZA 11 - 19 dicembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 5, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012 (disegno di legge n.

184-354), recante ' Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna nella Regione', promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 7 agosto 2012, depositato in cancelleria il 14 agosto 2012 ed iscritto al n. 112 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 112 del 2012), ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 5, della delibera legislativa del 30 luglio 2012 dell'Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 184-354 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna nella Regione), per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che l'art. 3 della delibera legislativa del 30 luglio 2012, disciplinante la composizione e la durata della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna nella Regione, stabilisce, al comma 5, che 'Le componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale in cui sono state elette; esse continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione';

che, ad avviso del Commissario dello Stato, la disposizione impugnata, nel disporre che le suddette componenti 'continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione', rimette al Presidente della Regione, titolare del potere di nomina, la concreta determinazione della durata in carica dei membri della Commissione, cosi' violando la riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonche' i principi di imparzialita' e buon...

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