N. 304 ORDINANZA 11 - 19 dicembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra C. F. e G. S. ed altri con ordinanza del 30 gennaio 2012, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli in una controversia civile di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 30 gennaio 2012, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ('quest'ultimo in quanto in relazione di interposizione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, cui l'Italia aderisce, ed al diritto vivente derivatone') - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), 'nella parte in cui non prevede che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'art. 113 co.

3 c.p.c. siano appellabili anche per i casi che, se ricorrenti per sentenze pronunciate in appello o in unico grado, renderebbero ammissibile la revocazione in base all'art. 395 c.p.c.';

che (premesso di avere dichiarato, con sentenza non definitiva emanata in pari data nello stesso giudizio, che la sentenza di primo grado e' stata 'pronunciata in equita' dal giudice di pace ex art.

113, co. 2 c.p.c.' e riportate le ragioni di tale decisione) il rimettente, in termini di rilevanza della questione, osserva che l'applicabilita' della norma censurata nel giudizio a quo discende (oltre che da tale accertamento) dal fatto che, nei motivi di appello, e' espressa una doglianza 'relativa a vizi della sentenza impugnata che, se fosse possibile l'appello a critica limitata ex art. 339 c.p.c. anche per motivi corrispondenti a quelli di cui al rimedio per revocazione ex art. 395 - e in particolare n. 4 - c.p.c., darebbero luogo [...] ad accoglimento della doglianza';

che in tal senso il rimettente, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimita' in materia, intesa quale diritto vivente, esprime ed analizza le ragioni per le quali nella specie si configurerebbe il vizio revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nella lettura quantomeno di una deposizione testimoniale;

che, inoltre, il rimettente sottolinea che - mentre, prima della novella della norma censurata, avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita', allora inappellabili e quindi pronunciate in unico grado, era pienamente ammissibile la domanda di revocazione (ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ.) - ora 'la sentenza equitativa del giudice di pace non e' ne' una sentenza pronunciata in grado di appello ne' una sentenza pronunciata in unico grado', e quindi essa 'non deve ritenersi impugnabile per revocazione, in particolare, per quanto qui interessa, ex art. 395 n.

4 c.p.c.';

che, sul punto, il rimettente rileva come, data l'eccezionalita' della disciplina del rimedio revocatorio, non sia praticabile una lettura estensiva dell'art. 395 cod. proc. civ., che parifichi la sentenza equitativa del giudice di pace, appellabile, a una sentenza emessa in unico grado, la qual cosa avrebbe come implicazione quella di ammettere un 'concorso di impugnazioni' previo approntamento di norme volte a coordinare lo svolgimento dei procedimenti relativi; e ritiene altresi' non condivisibile l'eccezione proposta dagli appellati, secondo i quali la parte appellante avrebbe semmai dovuto proporre istanza in revocazione, pur inammissibile, sollevando in tale sede l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 395 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso le sentenze equitative del giudice di pace, poiche', a giudizio del Tribunale, e' 'coessenziale al sistema che la revocazione e l'appello siano mezzi di impugnazione tra loro coordinati nel senso dell'esserne esclusa la contemporanea proponibilita'');

che, secondo il rimettente, dunque - dandosi per appurata la non esperibilita' della revocazione ordinaria contro le sentenze equitative del giudice di pace rese secondo equita' - i dubbi di incostituzionalita' sembrano derivare solo dalla limitazione dei motivi di appello introdotta, dalla riforma del 2006, nell'art. 339, terzo comma...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT