N. 307 ORDINANZA 11 - 19 dicembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sollevata, in riferimento - nel complesso - agli articoli 3, 24, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Paterno', e dal Tribunale ordinario di Cassino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione, promossi dal Tribunale di Catania con ordinanza del 5 gennaio 2012 e dal Tribunale di Cassino con ordinanza dell'11 gennaio 2012, iscritte ai numeri 106 e 116 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 23 e 24, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Paterno', con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 61, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione;

che, come il rimettente premette, nel giudizio a quo - che ha ad oggetto una controversia relativa ad un contratto di conto corrente bancario - e' applicabile il citato art. 2, comma 61, secondo periodo e, in base al meccanismo della 'compensazione impropria', occorre verificare la non spettanza degli interessi versati dal correntista con risultato diverso a seconda del ricalcolo del saldo a partire dall'apertura del conto o fino all'entrata in vigore del cosiddetto decreto 'Milleproroghe';

che il detto art. 2, comma 61, secondo periodo, dispone: 'In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto';

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva come, nel giudizio a quo, nel quale si controverte, come detto, di conti correnti bancari, la disposizione censurata elida in radice, proprio nei rapporti di conto corrente...

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